Ordinanza n. 369/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 6/1981
- art. 15legge 290/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 21legge 576/1980
citata
- art. 6d.lgs. 479/1994
- art. 21legge 21/1986
- art. 23legge 1100/1971
- art. 20legge 1100/1971
- art. 6legge 236/1990
- art. 23legge 136/1991
- art. 21legge 249/1991
- art. 23legge 414/1991
- art. 20legge 414/1991
- art. 15legge 414/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3
gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per
gli ingegneri e architetti), recte: dell'art. 20 della legge 3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri
e gli architetti), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994
dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Bernacca
Ferdinando e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri e gli architetti, iscritta al n. 124 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso
dall'architetto Ferdinando Bernacca contro la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Livorno, con ordinanza dell'8 novembre 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, come modificato dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n.
290, della parte (primo comma) in cui prevede che coloro che cessano
dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti
assicurativi per il diritto alla pensione non possono ottenere il
rimborso dei contributi versati prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età;
che, ad avviso del giudice rimettente, il limite cui dalla norma
impugnata è assoggettato il diritto al rimborso comporta un
sacrificio eccessivo dell'interesse del singolo rispetto
all'interesse collettivo della categoria, specialmente nel caso,
ricorrente nella specie, in cui l'ex iscritto alla Cassa, essendo
titolare di pensione a carico dello Stato, non sia ammesso al
beneficio previsto dall'art. 6 della legge n. 290 del 1990, avendo il
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
rinviato a successivi provvedimenti di legge l'individuazione di una
gestione autonoma per i trattamenti pensionistici dei dipendenti
statali, che dovrebbe consentire anche ai pensionati versanti nella
situazione del ricorrente di ottenere la ricongiunzione contributiva
presso l'ente erogatore della pensione ai fini della liquidazione di
un supplemento;
che la violazione dei parametri costituzionali invocati è
argomentata anche dal confronto con gli ordinamenti previdenziali di
altre categorie professionali, nei quali la restituzione dei
contributi è contestuale alla cancellazione dall'ente di previdenza
(art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per gli avvocati e i
procuratori legali; art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per i
dottori commercialisti; art. 23 della legge 23 novembre 1971, n.
1100, per i consulenti del lavoro), nonché dal secondo comma dello
stesso art. 20 della legge n. 6 del 1981 (modificato dalla legge n.
290 del 1990), che in caso di cessazione dell'iscritto per morte
prevede l'immediata restituzione dei contributi ai superstiti non
aventi titolo a pensione indiretta;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di
pronunciarsi sulla questione nella sentenza n. 450 del 1993, che ha
giudicato non irrazionali i criteri più restrittivi con cui l'art.
15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra
il principio di solidarietà di gruppo e l'interesse individuale dei
singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione
dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del
diritto alla pensione;
che la stessa sentenza ha precisato che la ratio di tale
giudizio, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di
pensione a carico di altro ente previdenziale, è indipendente dalla
possibilità di conseguire un supplemento di pensione mediante
ricongiunzione contributiva presso l'ente erogatore, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990;
che comunque, dopo il trasferimento della gestione delle
pensioni statali dal Ministero del tesoro a un ente parastatale
(INPDAP), non dovrebbe tardare un provvedimento che rimuova la
discriminazione dei pensionati statali contenuta nel citato art. 6;
che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini del
principio di eguaglianza non sono producenti confronti con altri
sistemi previdenziali, dovendosi peraltro rilevare che, a fronte
degli esempi citati dal giudice rimettente (l'ultimo dei quali
superato), sono più numerosi gli ordinamenti di previdenza per
professionisti portanti una norma identica a quella denunciata (cfr.
art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 236, per i geometri; art. 23
della legge 12 aprile 1991, n. 136, per i veterinari; art. 21 della
legge 5 agosto 1991, n. 249, per i consulenti del lavoro; art. 23
della legge 30 dicembre 1991, n. 414, per i ragionieri e periti
commerciali);
che nessun argomento può trarsi dal secondo comma dell'art. 20,
nel testo sostituito dall'art. 15 della legge del 1990, il criterio
dell'età non essendo evidentemente applicabile in caso di cessazione
dell'iscrizione alla Cassa per morte: in questo caso la restrizione
del diritto al rimborso dei contributi - precedentemente attribuito
agli eredi - è attuata dal nuovo testo limitandolo ai superstiti
indicati dall'art. 7;
che il riferimento all'art. 38 Cost. non è pertinente, la norma
impugnata avendo precisamente una funzione di tutela dei livelli di
finanziamento del sistema previdenziale della categoria
professionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n.
6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti), come sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre
1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n.
6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e
architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte