Ordinanza n. 369/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 287/1951
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo
comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi
di assise), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal
Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra
U.L. e le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 628
del registro delle ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre
1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo
comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi
di assise), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo
comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
che la questione è stata proposta nel corso di un giudizio
instaurato da un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei
confronti di detta società, integrato nei confronti del Ministero
della giustizia, allo scopo di ottenere, in via principale, il
pagamento degli stipendi relativi all'intero periodo durante il quale
egli aveva ricoperto l'ufficio pubblico di giudice popolare presso la
Corte d'assise di Salerno, assentandosi dal lavoro, ovvero, in linea
gradata, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità
nell'importo corrispondente alla retribuzione;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, nella
parte in cui stabilisce che a coloro i quali sono chiamati a prestare
servizio come giudici popolari, e non conservano il diritto alla
retribuzione, spetta un'indennità quantificata in un importo fisso,
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo
comma, della Costituzione, in quanto la mancata commisurazione
dell'indennità alla retribuzione violerebbe il principio di
eguaglianza ed il principio secondo il quale la retribuzione deve
essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia
una esistenza libera e dignitosa;
che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata
violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato
che parifica, non ragionevolmente, lavoratori che hanno retribuzioni
diverse, recando vulnus all'art. 51, primo comma, della Costituzione,
poiché realizza condizioni di diseguaglianza economica che
ostacolano l'accesso all'ufficio pubblico da parte di quelli di essi
che, non conservando il diritto alla retribuzione, potrebbero essere
indotti a rinunziarvi;
che, ad avviso del Tribunale, la questione - già dichiarata
dalla Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza (ordinanza n. 256 del 1997) - sarebbe rilevante
poiché il ricorrente non avrebbe espletato attività lavorativa per
l'intera durata della sessione della corte di assise, risultandogli
la necessità di assicurare la propria disponibilità e reperibilità
durante detto periodo;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, dato che la norma impugnata quantifica in modo ragionevole
l'indennità in esame in due differenti importi, a seconda che il
giudice popolare conservi o meno il diritto alla retribuzione,
mentre, in considerazione della sua natura, ad essa non sono
applicabili i principi che riguardano la retribuzione;
che, ad avviso della difesa erariale, sono altresì
manifestamente infondate le censure riferite all'art. 51, primo
comma, della Costituzione, sia perché detta norma non riguarda il
profilo economico, bensì la capacità e l'idoneità all'espletamento
dei pubblici uffici, sia perché le disparità economiche che possono
eventualmente determinarsi preesistono alla disposizione censurata e
non sono riconducibili ad essa;
che le parti del processo principale non si sono costituite
nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato che il Tribunale di Vallo della Lucania impugna, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo
comma, della Costituzione, l'art. 36, secondo comma, della legge
n. 287 del 1951 nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali
sono chiamati a prestare servizio come giudici popolari e non
conservano il diritto alla retribuzione, spetta un'indennità
quantificata in un importo fisso, non commisurata alla retribuzione;
che l'ordinanza di rimessione puntualizza che il ricorrente
nel processo principale è stato nominato giudice popolare per la
terza sessione dell'anno 1993 (1° luglio-30 settembre) ed ha
partecipato in tre mesi a nove udienze, l'ultima delle quali è stata
tenuta il 22 luglio, ma si è assentato dal lavoro per l'intera
durata di detta sessione;
che, secondo la prospettazione del giudice a quo il vizio di
legittimità costituzionale sarebbe dimostrato dal danno subito dal
ricorrente, che deriverebbe non già dalla liquidazione
dell'indennità nell'importo stabilito dalla norma censurata per i
giorni nei quali egli ha effettivamente espletato la funzione di
giudice popolare, bensì dalla mancata corresponsione di detta
indennità per l'intera durata della sessione della corte di assise,
ossia anche per i giorni nei quali egli non ha espletato i compiti
connessi all'ufficio;
che il rimettente solleva quindi la questione di legittimità
costituzionale sulla premessa che il cittadino chiamato ad espletare
la funzione di giudice popolare non possa attendere ai propri
ordinari compiti lavorativi nei giorni nei quali non sono programmate
e tenute udienze ovvero svolte attività in camera di consiglio;
che siffatta premessa è erronea, dato che, secondo la
corretta interpretazione della norma quale risulta offerta anche
dalla prassi amministrativa, l'obbligo del giudice popolare di
assicurare "disponibilità e reperibilità" per la sessione per la
quale è nominato nell'ufficio non impedisce, di per sé, lo
svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata
della medesima giacché, nel caso in cui sia stato fissato un preciso
calendario delle udienze, i giudici popolari sono "tenuti a garantire
la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente
eserciteranno i loro compiti" e per i quali ricevono, tra le altre,
l'indennità prevista dall'art. 36, secondo comma, della legge n. 287
del 1951;
che, pertanto, gli eventuali pregiudizi subiti a seguito del
mancato espletamento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera
durata dell'ufficio, anche in difetto dei presupposti che la
impongono, non sono riferibili alla disposizione denunciata, ma
semplicemente alla erronea applicazione che di essa è stata data;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'erronea
applicazione della norma e le situazioni patologiche attinenti al
funzionamento della medesima non possono essere poste a base di una
pronuncia di illegittimità costituzionale (ex plurimis sentenze
n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997), sicché la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge
10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise)
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma,
e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della
Lucania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte