Ordinanza n. 369/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 2d.l. 82/1993
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 2113Codice civile
- art. 2legge 82/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951, primo e
terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 2001 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 177 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 2001, e pervenuta
in cancelleria il 23 febbraio 2001, nel corso di un procedimento
promosso dal titolare di una ditta individuale artigiana di trasporti
nei confronti della società committente per ottenere la condanna al
pagamento di maggiori compensi dovuti in applicazione del sistema di
tariffe "a forcella", il Tribunale di Genova, in funzione di giudice
del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2951, primo e terzo comma, del codice civile, "nella parte
in cui non sospende la decorrenza della prescrizione dei diritti del
prestatore nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato";
che il remittente, premesso di avere pronunciato sentenza non
definitiva con cui è stato accertato che il rapporto dedotto in
giudizio, e svoltosi dal settembre 1989 al dicembre 1993, riveste
natura parasubordinata e rientra nella previsione di cui
all'art. 409, numero 3), cod. proc. civ., motiva la rilevanza della
questione affermando che la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma denunciata consentirebbe, in relazione a
tutti i compensi reclamati dal ricorrente nel giudizio a quo di
fissare al dicembre 1993, vale a dire alla cessazione del rapporto,
la decorrenza dei termini della prescrizione quinquennale prevista
dall'art. 2 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, medio tempore
intervenuto; con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di
prescrizione, sollevata dal convenuto, sarebbe da respingere,
giacché il ricorso introduttivo è stato notificato il 16 febbraio
1996;
che, ad avviso del Tribunale, integrerebbe una violazione
dell'art. 3 della Costituzione l'irragionevole disparità di
trattamento risultante dalla disciplina rispettivamente dettata, per
il lavoratore parasubordinato, dall'art. 2951 cod. civ. e, per il
lavoratore subordinato, dall'art. 2948, numeri 4) e 5), cod. civ.,
come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del
1966, n. 143 del 1969, n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972: solo per
quest'ultimo, infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal momento
estintivo del rapporto di lavoro, salvo il caso in cui il rapporto
stesso sia assistito da stabilità reale, benché anche il lavoratore
parasubordinato si trovi, almeno di regola, in una posizione di
inferiorità economica analoga a quella che caratterizza il
lavoratore subordinato;
che, osserva il remittente, l'analogia di posizioni del
lavoratore subordinato e di quello parasubordinato ha indotto il
legislatore ad estendere alle ipotesi di lavoro ex art. 409, numero
3), cod. proc. civ. la disciplina che delinea il rito nelle
controversie di lavoro subordinato, la regola del cumulo di
rivalutazione monetaria ed interessi in base al terzo comma
dell'art. 429 cod. proc. civ., nonché la disciplina dell'art. 2113
cod. civ. in materia di rinunce e transazioni, che fa decorrere il
termine di decadenza per l'impugnazione dalla cessazione del
rapporto: in questo quadro la norma denunciata sarebbe, in parte qua,
irragionevole, tanto più considerando - secondo l'insegnamento della
sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte - che l'inerzia del titolare
del diritto, la quale faccia maturare i termini della prescrizione,
è in definitiva equiparabile ad una rinuncia implicita;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo, e ribadendo in una
memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente
infondata;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe
irrilevante (o in ogni caso non motivata sulla rilevanza) in quanto,
essendo stato il contratto stipulato nel settembre 1989, andrebbe
comunque applicata la prescrizione annuale: e poiché il rapporto è
venuto a cessare nel dicembre 1993, la prescrizione annuale sarebbe
comunque già maturata alla data della domanda giudiziale, anche se
si facesse decorrere dalla cessazione del rapporto, non potendosi
applicare la prescrizione quinquennale per rapporti di lavoro che
hanno avuto termine nel 1993 ma che sono sorti antecedentemente al
1993;
che, nel merito, la difesa erariale sostiene, richiamando in
particolare la sentenza di questa Corte n. 365 del 1995, che la
categoria della parasubordinazione vale ai fini processuali ma non
impone una assimilazione, ai fini sostanziali, del lavoro autonomo al
lavoro subordinato; in ogni caso, ove si ritenga, come nel caso, che
la fattispecie concreta integri un'ipotesi di lavoro parasubordinato
e si pretenda di estendere ad essa la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, compito del giudice sarebbe quello di individuare
la norma idonea a regolarla e non già di sollecitare la declaratoria
di incostituzionalità di quella norma che segnatamente si esclude di
dover applicare.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe
l'art. 2951, primo e terzo comma, cod. civ. nella parte in cui
consente che la prescrizione, di durata annuale, del diritto
dell'autotrasportatore decorra durante l'esecuzione del rapporto di
lavoro parasubordinato;
che il giudice remittente non spiega quale rilevanza abbia il
far decorrere il termine di prescrizione, anziché, secondo la regola
generale, dal momento in cui il diritto è sorto, dalla cessazione
del rapporto, in una fattispecie nella quale il termine, annuale, di
prescrizione, stabilito dalla norma denunciata, anche se computato
dalla data di cessazione del rapporto, ossia dal dicembre 1993, era
comunque maturato allorché, nel febbraio 1996, il ricorrente ha
azionato in giudizio il credito di natura contrattuale;
che il giudice a quo neppure spiega su quale base potrebbe
trovare applicazione nella specie la prescrizione quinquennale, che
l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, prevede bensì in
relazione ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto per
conto terzi soggetti al sistema di tariffe "a forcella", ma solo per
i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge medesimo, e non per tutti i diritti non ancora
prescritti a quella data: mentre il rapporto sub judice, svoltosi dal
1989 al 1993, non può che far capo, almeno in massima parte, a
contratti stipulati anteriormente a tale data;
che, d'altra parte, se alla specie fosse applicabile non già
l'art. 2951 cod. civ., ma l'art. 2 del decreto-legge n. 82 del 1993,
trattandosi di rapporti contrattuali sorti dopo l'entrata in vigore
di quest'ultima norma, la questione della decorrenza della
prescrizione non sarebbe rilevante, non essendo il termine
quinquennale di prescrizione, in quella ipotesi, ancora decorso, al
momento di instaurazione del giudizio, quale che fosse il dies a quo
della decorrenza del termine medesimo;
che, pertanto, stante la motivazione carente e
contraddittoria in ordine alla rilevanza, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2951, primo e terzo comma, del
codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte