Ordinanza n. 369/2002
Altra decisione · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4d.lgs. 61/2002
- art. 11legge 366/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,
numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 15 marzo 2001 dal giudice per l'udienza
preliminare del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico
di C. F. ed altri, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 2001 il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato, in
riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223, secondo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dall'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, richiamando
l'art. 2621 del codice civile, non richiede, per la configurabilità
del delitto di bancarotta fraudolenta, un nesso causale tra le false
comunicazioni sociali ed il successivo fallimento della società;
che il giudice a quo premette di essere investito, quale
giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a
giudizio degli amministratori di una società dichiarata fallita per
il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, secondo
comma, numero 1), del r.d. n. 267 del 1942, in riferimento
all'art. 2621 cod. civ., per avere concorso, con false comunicazioni
sociali - e, in particolare, con falsità nei bilanci - a cagionare o
ad aggravare il dissesto della società;
che sebbene il perito nominato nell'udienza preliminare abbia
escluso ogni collegamento eziologico tra le falsità contestate ed il
fallimento sociale - prosegue l'ordinanza di rimessione - la
richiesta di rinvio a giudizio dovrebbe essere egualmente accolta,
giacché, secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione
alla norma impugnata - interpretazione dalla quale il giudice a quo
non ritiene di potersi discostare - il delitto di bancarotta
fraudolenta impropria per false comunicazioni sociali si configura a
prescindere dal nesso causale tra la condotta descritta
dall'art. 2621 cod. civ. ed il successivo fallimento;
che in tale lettura, tuttavia, la disposizione denunciata si
porrebbe in contrasto con il principio di personalità della
responsabilità penale, enunciato dall'art. 27 Cost., nella portata
ad esso riconosciuta da questa Corte con le sentenze n. 364 e n. 1085
del 1988;
che le citate decisioni avrebbero chiarito, infatti, che il
primo comma dell'art. 27 Cost. non si limita a porre un tassativo
divieto di responsabilità penale per fatto altrui, ma esclude,
altresì, la responsabilità penale per fatto proprio incolpevole,
richiedendo "almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi
significativi della fattispecie tipica";
che nella cornice dell'ipotesi criminosa in questione, il
dissesto (o il fallimento) della società sarebbe un evento che, da
un lato, contribuisce a delineare il disvalore della figura di
bancarotta fraudolenta, e, dall'altro lato, produce un aggravamento
della pena rispetto alla fattispecie delineata dall'art. 2621 cod.
civ;
che ponendo il predetto evento a carico del soggetto pure in
assenza di un nesso eziologico con la sua condotta, la norma
incriminatrice censurata verrebbe dunque a prefigurare una
"responsabilità per fatto non proprio", esponendo in sostanza
l'agente "ad una reazione punitiva determinata da qualcosa di diverso
dalla sua azione";
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, l'art. 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61
(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366) ha sostituito il numero 1) dell'art. 223, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiedendo
specificamente - per la configurabilità dell'ipotesi di bancarotta
fraudolenta impropria da esso delineata - che i reati societari
richiamati abbiano "cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto
della società";
che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 61 del 2002 - sostituendo
l'intero titolo XI del libro V del codice civile e, in particolare,
riscrivendo gli artt. 2621 e 2622 di detto codice - ha inoltre
modificato sotto più profili la fisionomia del reato di false
comunicazioni sociali, precedentemente contemplato dall'art. 2621,
primo comma, numero 1), cod. civ;
che a fronte di tali modifiche normative sopravvenute - che
investono sia la norma incriminatrice impugnata, che quella da essa
richiamata - deve dunque disporsi la restituzione degli atti al
giudice rimettente affinché verifichi se la questione proposta sia
tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte