Art. 223 fallimento — Fatti di bancarotta fraudolenta
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: ((1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.)) 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva