Ordinanza n. 37/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959 n. 741, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal
Pretore di Caserta nel procedimento penale a carico di Tricarico
Roberto, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore
di Caserta è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione;
che il Pretore di Caserta ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione e in conseguenza ha sospeso il
giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe gli atti a questa
Corte;
che nessuna parte si è costituita, né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la
proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106
dell'il dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata;
che nessun argomento adduce l'ordinanza di rimessione relativamente
all'asserito contrasto della legge impugnata con la norma contenuta
nell'art. 36 della Costituzione, limitandosi ad affermare che questa,
come le altre, sarebbe stata falsamente applicata;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata e la questione
sotto il profilo del contrasto con l'art. 36 deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.
741, in riferimento agli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte