Ordinanza n. 37/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1980 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-bislegge 351/1974
usata come parametro
citata
- art. 1-bisd.l. 326/1977
- art. 1-terlegge 363/1975
- art. 1-sexieslegge 363/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno
1977, n. 326; dell'art. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12
agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis, 1 ter e 1 sexies della legge
31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977
dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Medin
Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 del 18 gennaio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi i sostituti avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni
e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 17
giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e secondo, legge 12
agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis - ter-sexies legge 31 luglio
1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto
svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero
il risparmio investito in immobili locati;
considerato che nel giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le
parti la non applicabilità della normativa in questione, tanto che,
per potersene avvalere, il convenuto, citato in convalida di sfratto,
aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità delle disposizioni
escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati livelli di
reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perché
ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di
costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine
del decidere sul giudizio tra le parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Provvedimenti urgenti sulla proroga
dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e
degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974,
n. 351; ed 1 bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363,
sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con
ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte