Ordinanza n. 37/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984
dal Pretore di Busto Arsizio, iscritta al n. 1133 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo - in forza del quale il
creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di
procedura civile - ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio
1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 655
del codice di procedura civile, nella parte in cui detta che i
decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del codice
di procedura civile, costituiscono titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata
verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il
debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il
principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio con il
diritto di difesa;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n. 94 del 14 giugno
1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale è
quello d'ingiunzione, al legislatore è consentito differenziare le
forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità
del rapporto da regolare;
che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi
costituzionali invocati il trattamento riservato al creditore nel
rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla
protezione del credito;
che, per gli stessi motivi, si giustificano la particolare
struttura del procedimento e l'applicazione di regole del
contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;
che, comunque, nel suddetto rito, il contraddittorio non è
precluso bensì soltanto eventuale e differito, poiché è sempre
possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una
tempestiva opposizione;
che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in
contrasto con il principio di uguaglianza né vulnera il diritto di
difesa;
che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non
fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte