Ordinanza n. 37/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 292/1984
usata come parametro
citata
- art. 36legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quadro
1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 ("Nuove norme in materia di
assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Filonzi Fabio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato,
iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di sette procedimenti riuniti promossi da
Fabio Filonzi ed altri, dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato con
la qualifica di aiuto macchinista, collocati nel ruolo ad esaurimento
(r.e.) con legge n. 42 del 1979, Quadri 1 e 2, e inquadrati nella
quarta categoria della classificazione del personale ferroviario, al
fine di ottenere il riconoscimento del diritto di essere inquadrati
nella quinta categoria superiore alla medesima stregua dei
"macchinisti in prova", il Pretore di Torino, con ordinanza del 27
aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
Quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292, "nella parte in cui
prevede l'inquadramento dell'aiuto macchinista 'r.e.' e del
'macchinista in prova' in categorie professionali differenti, e
prevede conseguentemente una diversificazione retributiva della
prestazione, pur nell'identità delle mansioni in concreto esplicate
da entrambi, quali secondi agenti di macchina";
che ad avviso del giudice remittente, essendo stato accertato
che gli aiuto macchinisti r.e. svolgono le stesse mansioni assegnate
durante il periodo di prova ai lavoratori assunti con la qualifica di
macchinista, è dubbio che per giustificare la disparità dei livelli
d'inquadramento previsti dalla norma impugnata "siano sufficienti gli
elementi che valgono a caratterizzare il rapporto di lavoro del
macchinista in prova rispetto a quello dell'aiuto macchinista r.e.
(scolarità superiore e assunzione tramite concorso; corsi di
qualificazione durante il periodo di prova; accertamento
professionale al termine della prova che, se non superato, comporta
il licenziamento del lavoratore)";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e le
mansioni di macchinista corrispondono a profili professionali
distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarità e
procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento
delle seconde in una categoria superiore previsto dalla legge n. 292
del 1984 e confermato, dopo l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello
Stato (legge n. 210 del 1985), dal contratto collettivo 1987-1989 per
il personale dipendente dall'Ente, in vigore dal 5 febbraio 1988;
che le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova
sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel
quale il rapporto di lavoro in prova si convertirà automaticamente
alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste
una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova, ma
ad essi deve essere assegnata, fin dal momento dell'assunzione, la
stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle
mansioni;
che la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il
periodo di esperimento è una conseguenza della speciale disciplina
del rapporto, per cui - avendo il lavoratore in prova l'obbligo di
frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale,
secondo il programma approvato con d.m. n. 1038 del 1984 - la sua
prestazione di lavoro deve essere "utilizzata a servizi idonei in
rapporto agli specifici livelli dell'istruzione raggiunta" (art. 3
circ. 25.1.1981), l'ultimo dei quali, prima dell'abilitazione a
macchinista a pieno titolo, è il servizio di secondo agente in
macchina (art. 2 d.m. n. 1038 cit.);
che tale sottoutilizzazione, giustificata dalle esigenze del
corso di formazione professionale, non può comportare diminuzione
della retribuzione, la quale resta determinata dal livello della
qualifica di assunzione, cioè la qualifica di macchinista;
che, pertanto, la disparità di trattamento degli aiuto
macchinisti r.e. e dei macchinisti in prova, anche ammesso che le
mansioni espletate dai primi siano analoghe alle mansioni di fatto
temporaneamente svolte dai secondi durante il periodo di
professionalizzazione, non offende il principio di eguaglianza,
appunto perché fondata sul diverso profilo professionale delle
rispettive mansioni di assunzione; né contrasta con l'art. 36 Cost.
perché gli aiuto macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni
superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, bensì i
macchinisti in prova sono utilizzati in mansioni inferiori senza
diminuzione della retribuzione, e d'altra parte il principio di
proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del
lavoro effettivamente prestato non implica il principio di parità di
retribuzione a parità di lavoro: "tale principio non è scritto
nell'art. 36" (Corte cost. n. 41 del 1962);
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984,
n. 292 ("Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del
personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte