Ordinanza n. 370/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 11Codice di procedura penale
- art. 4legge 117/1988
- art. 8legge 117/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del
codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 19
settembre 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Pavia nel
procedimento civile vertente tra Pedroni Piero e Mayda Filiberto ed
altri, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1997 ed il 24 settembre 1997 dalla Corte
d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Feltri
Vittorio ed Esposito Manlio ed altri, iscritta al n. 868 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso da un
magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, e non
patrimoniali derivanti da una dedotta diffamazione a mezzo stampa -
il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il
19 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura
civile, "nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del
criterio di competenza territoriale posto dall'art. 11, comma 1, del
codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia
parte attrice o convenuta un magistrato e che abbiano ad oggetto una
domanda di risarcimento dei danni derivanti da reato di cui il
magistrato è affermato essere l'autore ovvero la persona offesa";
che, secondo il rimettente, le norme censurate si pongono in
contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione per la lesione del
principio di uguaglianza, attesa la diversa regolamentazione di
situazioni sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il
giudice civile sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi,
seppure incidenter tantum, su domanda di risarcimento di danni
derivanti da un fatto-reato), nonché per l'irragionevolezza di un
sistema che si preoccupa d'un problema così generale solo
nell'àmbito penale e non anche in quello civile; b) con gli artt. 24
e 25 della Costituzione, per le conseguenti violazioni del diritto di
difesa della parte convenuta e del principio del giudice naturale
precostituito per legge; c) con l'art. 101 della Costituzione, attesa
l'ingiustificata disparità di trattamento, confliggente con la
unitarietà della giurisdizione, cui consegue la generale esigenza di
salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la
giurisdizione stessa viene esercitata;
che, nel corso di un analogo procedimento, la Corte d'appello di
Milano, sulla base di motivazioni sostanzialmente conformi a quelle
sopra riportate, ha, con ordinanza emessa il 24 settembre 1997,
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18
a 35 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24
e 101 Cost., "nella parte in cui non prevedono che quando sia parte
in causa (come attore o convenuto) un magistrato esplicante funzioni
giurisdizionali nello stesso ufficio dell'organo giudicante o in un
ufficio dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza
territoriale debba radicarsi presso il giudice avente sede nel
capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino, analogamente
a quanto è previsto per i procedimenti penali (art. 11 cod. proc.
pen.) e per quelli aventi ad oggetto la responsabilità civile dei
magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (artt. 4 e 8
della legge 13 aprile 1988, n. 117)";
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo, sulla base di identiche
considerazioni, per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza
delle sollevate questioni.
Considerato che i giudizi, concernenti analoghe questioni, possono
essere riuniti e congiuntamente decisi;
che l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura
dello Stato per la dedotta carenza di legittimazione del giudice
istruttore del Tribunale di Pavia, è priva di fondamento alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel nuovo
rito civile spetta al giudice istruttore - nelle cause delle quali,
come nella fattispecie, esso ha esclusiva cognizione, quale giudice
unico con tutti i poteri del collegio - la legittimazione a sollevare
l'incidente di costituzionalità, allorquando dalla sua soluzione
dipenda la decisione della causa e, prima ancora, il suo sviluppo
istruttorio (v. sentenza n. 204 del 1997);
che, nel merito, questa Corte ha già esaminato identiche
questioni, con sentenza n. 51 del 1998 (successiva alle presenti
ordinanze di rimessione), dichiarandole inammissibili perché - nella
pluralità, evidenziata dalle stesse prospettazioni anche degli
attuali rimettenti, di possibili soluzioni idonee a preservare la
denunciata normativa dai palesati dubbi d'incostituzionalità - solo
il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, quando, nel generale àmbito dei procedimenti civili,
ricorra quella identità di ratio che impone l'estensione pura e
semplice (come ritenuto per le fattispecie disciplinate dagli artt. 4
e 8 della legge n. 117 del 1988) del criterio di cui all'art. 11 cod.
proc. pen., e quando invece tale ratio non ricorra affatto o sia
realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio
appropriato alla specifica materia;
che, non avendo i rimettenti svolto ulteriori ragioni
d'incostituzionalità, le questioni devono pertanto essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del
codice di procedura civile e della questione di legittimità
costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile,
rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101
della Costituzione ed agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione - dal
giudice istruttore del Tribunale di Pavia e dalla Corte d'appello di
Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte