Ordinanza n. 370/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 433Codice civile
- art. 15d.P.R. 597/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. h),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 1997 dalla Commissione tributaria
regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte
dirette di Milano contro Andreani Alessandro, iscritta al n. 645 del
registro delle ordinanze 1998 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Milano, con
ordinanza del 10 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera h), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), nella parte in cui consente la
deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari
corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile,
solo se essi risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
con esclusione di quelli prestati spontaneamente dal soggetto
obbligato;
che la controversia davanti al giudice a quo concerne la
deducibilità dal reddito imponibile delle rette pagate da un
contribuente per il ricovero della madre - soggetto fiscalmente a suo
carico - in una casa di riposo e qualificate dal medesimo
contribuente come assegni alimentari;
che il rimettente, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie
della norma impugnata, osserva come essa, nella sua formulazione
letterale, non ammetta una interpretazione estensiva, favorevole al
contribuente;
che, secondo il giudice a quo la scelta del legislatore di
consentire la deduzione nei limiti anzidetti sarebbe irragionevole,
trovando gli obblighi alimentari la loro causa direttamente nella
legge, ed avendo il provvedimento dell'autorità giudiziaria valore
di mero accertamento dell'obbligo, con la conseguenza di un
trattamento deteriore per chi osserva spontaneamente il proprio
obbligo rispetto a chi vi si sottopone solo a seguito dell'intervento
del giudice;
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata viola
il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione,
alla luce del quale deve essere inteso anche l'obbligo dei
contribuenti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile, o in
subordine infondata, la questione sollevata dalla Commissione
tributaria regionale di Milano;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la fattispecie oggetto del
giudizio davanti al giudice a quo trova la sua regolamentazione non
nella norma impugnata ma nell'art. 15, n. 3), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, il quale disciplina le detrazioni di imposta per i
contribuenti con carichi di famiglia, consentendo la detrazione di un
importo fisso per ciascuna delle persone di cui all'art. 433 cod.
civ. che convivano col contribuente, o che percepiscano assegni non
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con
conseguente irrilevanza della questione nel giudizio in corso davanti
al giudice tributario;
che, sempre secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe comunque
infondata, dal momento che gli assegni alimentari e le spese
sostenute per il mantenimento dei familiari non sono, in assenza di
provvedimento del giudice, fiscalmente irrilevanti, ma trovano
riconoscimento nel regime delle detrazioni di imposta.
Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte
risulta ammissibile, posto che nel giudizio a quo si controverte in
ordine alla deduzione dal reddito imponibile, ai fini della imposta
sul reddito delle persone fisiche, di oneri sostenuti dal
contribuente per il mantenimento di una delle persone di cui all'art.
433 cod. civ;
che, in generale, riguardo al sistema delle deduzioni dal
reddito, la Corte ha avuto occasione di chiarire che "la
detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed
illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario
secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato
con quelle del cittadino" (sentenza n. 134 del 1982) e che "spetta al
legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare
gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la
produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito
generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le
opportune cautele contro le evasioni di imposta" (sentenza n. 143 del
1982; v. anche le sentenze nn. 108 del 1983 e 239 del 1993 e le
ordinanze nn. 948 del 1988 e 556 del 1987);
che la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari,
limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorità
giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad
esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili,
altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla
discrezionalità dell'amministrazione finanziaria;
che il sistema, all'art. 15, primo comma, n. 3), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, già prevede detrazioni di imposta per i
familiari a carico del contribuente;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, lettera h), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte