Ordinanza n. 370/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale, promossi, in diversi procedimenti penali, con due
ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione
distaccata di Dolo, iscritte ai nn. 170 e 171 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto in data 12
ottobre 1998, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha
sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in
relazione all'art. 2, numero 67, della legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima
dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di
oblazione per la ritenuta gravità del fatto;
che secondo il rimettente il provvedimento con il quale il
giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto, respinge la domanda
di oblazione (art. 162-bis quarto comma, del codice penale) implica
"una valutazione non formale ma di contenuto" del risultato delle
indagini;
che in tale situazione sarebbe pertanto ravvisabile una causa
di incompatibilità analoga a quelle previste nell'art. 34, comma 2,
cod. proc. pen.;
che la mancata previsione di tale ipotesi nella disposizione
censurata sarebbe in contrasto con l'art. 2, numero 67, della
legge-delega n. 81 del 1987.
Considerato che, stante l'identità della questione sollevata con
le due ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che,
prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di
oblazione per la ritenuta gravità del fatto;
che identica questione di legittimità costituzionale,
sollevata con ordinanza emessa in pari data dallo stesso pretore
nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 232 del 1999, in base al
principio, già affermato in precedenti occasioni da questa Corte,
secondo cui "l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata
da una valutazione, anche di merito, compiuta all'interno della
medesima fase del procedimento" (v., tra le altre, sentenza n. 448
del 1995 e ordinanza n. 24 del 1996);
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte