Ordinanza n. 371/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo
comma, e 445, primo comma, ultima parte del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel
procedimento penale a carico di Gentile Sandro, iscritta al n. 251
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel
procedimento penale a carico di Gentile Sandro, con ordinanza emessa
il 5 dicembre 1990 (R.O. n. 251 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, del
codice di procedura penale nella parte in cui esclude ogni facoltà
di intervento della parte civile a fronte della richiesta di
applicazione della pena concordata tra l'imputato e il P.M. e 445,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui nega
alla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, del codice di
procedura penale efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del
danno e nei giudizi amministrativi;
che a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3 e
24 della Costituzione in quanto risulterebbero negati alla parte
civile il diritto di difesa e nei giudizi civili e amministrativi
sussisterebbe il rischio di un giudicato contrario a quello formatosi
nel giudizio penale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che
ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che manca del tutto l'esposizione di fatto e il
giudizio sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sollevata e non è possibile il riscontro da parte di
questa Corte su di esso;
che quindi la questione è manifestamente inammissibile;
che comunque le questioni sollevate sono state già decise da
questa Corte (sent. 443 del 1990; e ord. nn. 129 e 564 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445,
primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il
Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte