Ordinanza n. 371/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 708Codice penale
- art. 240Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice
di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre
1994 dal Pretore di Cremona nei procedimenti penali a carico di
Piazzi Fabio Bruno, iscritte ai nn. 87, 88 e 89 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire i
dibattimenti a carico della medesima persona imputata della
contravvenzione di possesso ingiustificato di valori prevista
dall'art. 708 del codice penale, ha, di fronte alla concorde
richiesta della parti di applicazione della pena a norma degli artt.
444 e seguenti del codice di procedura penale, con tre ordinanze dal
contenuto pressoché identico, tutte pronunciate il 21 novembre 1994,
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
l'art. 445 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che "il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e
degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p.
dall'art. 708 CP non giustifichi la provenienza";
che il giudice a quo, premesso che le somme in questione, non
costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose
assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del
codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata,
ravvisa nel sistema così articolato una rinuncia "ad espropriare
cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso"
vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice
penale;
che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale
vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilità dal
proprio operare contra legem, sia l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, perché l'impossibilità di "espropriare il denaro e le
altre utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella
logica di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la
funzione di tendenziale recupero sociale" che l'ora indicato
parametro costituzionale assegna alla pena;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che le tre ordinanze sollevano un'identica questione e
che, dunque, i relativi giudizi vanno riuniti;
che la questione è stata già dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 282 del 1995, in quanto la
realizzazione del petitum che il giudice a quo tende a conseguire
resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di tal
genere al solo legislatore che, nella sfera della sua
discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a
quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di
patteggiamento" (v. anche ordinanza n. 334
del 1994);
che, non risultando adottati argomenti nuovi rispetto a quelli a
suo tempo esaminati, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con le tre
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte