Ordinanza n. 371/2000
Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio
2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto
Paola, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale -
n. 15, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000, il
Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato
dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;
che, a parere del giudice rimettente, mentre l'art. 438 comma
5 cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 27 della legge 16
dicembre 1999 n. 479 - prevede la possibilità per l'imputato di
subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di
attività di integrazione probatoria, tale modalità di accesso al
rito alternativo non è invece contemplata dall'art. 223 del d.lgs.
19 febbraio 1998 n. 51 per i procedimenti pendenti alla data di
efficacia del medesimo decreto e, dunque, anche per quelli in fase
processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il
giudizio;
che pertanto, ad avviso del giudice a quo la circostanza che,
per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sarebbe preclusa
la possibilità di condizionare l'istanza di ammissione al rito
abbreviato ad integrazione probatoria, violerebbe gli indicati
parametri costituzionali, sotto il profilo dell'eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge - atteso che il differente regime non
sembrerebbe giustificato da alcuna effettiva diversità di situazione
degli imputati nelle diverse tipologie di fase del procedimento e,
piuttosto, ancorato a dato estrinseco e casuale quale quello dello
stato procedimentale - e sotto il profilo del diritto di difesa,
avuto riguardo alla ingiustificata limitazione di accesso ad una
specifica modalità del rito abbreviato.
Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,
recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Alba.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte