Ordinanza n. 372/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 521Codice di procedura penale
- art. 22Codice di procedura penale
- art. 22legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo
comma, 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Marchi Paolo ed altro, iscritta al n. 285 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che all'esito di un'udienza preliminare, nel corso della
quale il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione da lesioni
personali dolose gravissime a lesioni personali colpose gravissime
(di competenza pretorile), il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 15
novembre 1990, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
a) l'art. 425 del codice di procedura penale, "nella parte in cui
non specifica il concetto di evidenza" ai fini della pronuncia di
sentenza di non luogo a procedere e "non lo coordina con l'art. 422
dello stesso codice", violerebbe la parità di trattamento di cui
agli artt. 2 e 3 della Costituzione "rispetto al più favorevole
trattamento di cui all'art. 125 delle norme di attuazione" (che
indica le condizioni per la richiesta di archiviazione), nonché
l'art. 97 della Costituzione, poiché, limitandosi in tal modo le
ipotesi di proscioglimento ed incoraggiandosi eccessivamente il
rinvio a giudizio, l'udienza preliminare non adempirebbe alla sua
funzione di autentico filtro selettore e di deflazione
dibattimentale;
b) gli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura
penale, in quanto non prevedono, data la loro formulazione tassativa,
tra i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare la sentenza
dichiarativa di incompetenza per materia, si porrebbero in
"antitetico conflitto" con l'art. 22, terzo comma, dello stesso
codice (il quale prevede la pronuncia di detta sentenza "dopo la
chiusura delle indagini preliminari"), con la conseguenza di doversi
ritenere che il riconoscimento della propria incompetenza dopo la
chiusura delle indagini preliminari possa essere dichiarato dal
giudice esclusivamente nelle more tra la richiesta di rinvio a
giudizio e l'udienza preliminare (anteriormente al suo inizio): ciò
violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quest'ultimo
perché si penalizzerebbero gli sbocchi dell'udienza preliminare, con
conseguente inflazione dei dibattimenti;
c) l'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non specifica se la diversità del fatto rispetto a come
è descritto nell'imputazione (ai fini della modificazione
dell'imputazione) "attenga alla materialità del fatto con differenti
conseguenze giuridiche od anche all'ipotesi in cui detta differente
conseguenza scaturisca da un fatto materialmente identico ma
diversamente qualificabile sotto il profilo del diritto", violerebbe
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, "stante il più favorevole
trattamento di cui all'art. 521 dello stesso codice", il quale
attribuisce al giudice del dibattimento il potere di dare al fatto
una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza;
d) il medesimo art. 423, primo comma, in quanto "vincola il
g.i.p. alla riduzione della sfera dell'azione penale effettuata dal
pubblico ministero tramite il pur legittimo ed incontestabile diritto
di richiedere la derubricazione dell'imputazione", violerebbe da un
lato l'art. 112 della Costituzione, poiché si finalizzerebbe
l'udienza preliminare ad uno sbocco limitato ed unilaterale quale la
obbligatoria declaratoria di incompetenza, e, dall'altro, l'art. 101,
secondo comma, della Costituzione, vincolando il giudice alla
volontà di una delle parti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, osservando che le questioni sub a) e b) - a parte la loro
dubbia rilevanza - sono in realtà questioni interpretative la cui
soluzione è demandata esclusivamente al giudice a quo, mentre quelle
sub c) e d) sono manifestamente infondate, in quanto, da un lato, la
diversità dei criteri di valutazione fissati negli artt. 423 e 521
del codice di procedura penale ben si spiega con la diversità delle
funzioni attribuite al giudice dell'udienza preliminare e a quello
del dibattimento, e, dall'altro, la scelta del pubblico ministero di
"derubricare" l'imputazione resta pur sempre sottoposta al controllo
giudiziale e può anche dar luogo, a seguito della dichiarazione
d'incompetenza, ad un contrasto negativo tra pubblici ministeri;
Considerato che, per quanto attiene alla rilevanza delle proposte
questioni, tale requisito deve ritenersi sussistente unicamente per
quella sopra indicata al punto b), relativa al potere del giudice di
dichiarare la propria incompetenza all'esito dell'udienza
preliminare;
che, infatti, a seguito della "derubricazione" dell'imputazione
operata dal pubblico ministero - la quale comporterebbe la competenza
del pretore -, il giudice a quo, affrontando la pregiudiziale
questione della competenza, mostra chiaramente, nel lamentare che le
norme impugnate non gli consentono di pronunciare la sentenza
dichiarativa di incompetenza, di voler emettere, in adesione alla
detta "derubricazione", una tale decisione: con la conseguenza che
tutte le altre questioni sopra indicate ai punti a), c) e d),
fondandosi sul contrario presupposto che il giudice non condivida la
modifica dell'imputazione e intenda procedere, devono ritenersi
sollevate in via meramente ipotetica ed astratta e vanno, pertanto,
dichiarate manifestamente inammissibili;
che, in ordine alla questione sub b), va respinta l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato - ad avviso
della quale con la medesima si prospetterebbero meri dubbi
interpretativi -, poiché il giudice remittente, nel proporre tale
questione, sembra chiaramente fondarla sull'interpretazione secondo
cui dalle "dizioni tassative" dell'art. 22, da un lato, e degli artt.
424 e 425 del codice di procedura penale dall'altro, deriverebbe che
non è consentito al giudice di pronunciare sentenza dichiarativa di
incompetenza all'esito dell'udienza preliminare, bensì soltanto
nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio di tale
udienza;
che la questione, così intesa, è chiaramente infondata, in
quanto la riferita interpretazione è palesemente erronea;
che, infatti, non vi è dubbio che l'art. 22, terzo comma, del
codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di
dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa
"dopo la chiusura delle indagini preliminari", sia pienamente
applicabile - ed anzi si riferisca essenzialmente - proprio alla fase
dell'udienza preliminare (cfr. sent. n. 347 del 1991), come risulta
anche espressamente dalla relazione al progetto preliminare, nella
quale si sottolinea la ratio di favorire la soluzione delle questioni
di competenza fin da tale udienza;
che, in contrario, a nulla rileva che l'art. 424 del codice,
nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare,
non richiami espressamente la sentenza dichiarativa d'incompetenza,
dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in
considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente
portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel
codice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 425 del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
b) dell'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
c) del medesimo art. 423, primo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 112 e 101, secondo comma, della
Costituzione;
Sollevate dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, sollevata dallo stesso giudice con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte