Ordinanza n. 372/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e
di assistenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio
1993 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra
Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 123 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Istituto
Nazionale confederale di assistenza, dell'I.N.A.S. e dell'I.T.A.L.;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in relazione agli
artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.
804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di
assistenza sociale), nella parte in cui affida l'esercizio
dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento
in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonché la
rappresentanza davanti agli organi preposti alla liquidazione di
dette prestazioni, esclusivamente agli Istituti di patronato e di
assistenza sociale;
che la questione era sorta a seguito della mancata indicazione -
avanti all'I.N.A.I.L. - del medico di fiducia di Marmugi Pieranna, la
quale avrebbe dovuto indicarlo fra quelli inclusi negli elenchi dei
patronati allo scopo di far valutare, in sede collegiale, le
conseguenze del suo infortunio sul lavoro;
che la controversia era stata portata davanti al pretore di
Livorno in funzione di giudice del lavoro, il quale, considerando
necessario per la sua decisione applicare l'art. 1, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio
1947, n. 804, aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma suddetta;
che secondo il pretore l'art. 1, primo comma, citato, nel
consentire "l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei
loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle
prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e
contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la
rappresentanza dei lavoratori innanzi agli organi di liquidazione di
dette prestazioni o a collegi di conciliazione" agli "istituti di
patronato e di assistenza sociale", impedirebbe al lavoratore il
riconoscimento, in concreto, del suo diritto inviolabile di scegliere
il proprio medico mandatario, e ciò in violazione degli artt. 2, 3,
32 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che in tal modo, si verrebbe a creare una disparità di
trattamento tra i lavoratori (a seconda che gli stessi richiedano o
meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale
per l'esercizio di tale diritto inviolabile) e a limitare la tutela
della salute dei lavoratori stessi (impedendo, al contempo, il
conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio);
che, secondo il remittente, la questione sarebbe rilevante,
poiché dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità, per la
Marmugi, di farsi assistere dal proprio medico di fiducia e,
pertanto, di conseguire le provvidenze previste dal testo unico
emanato con il d.P.R. n. 1124 del 1965, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e, quindi, l'accoglimento o il rigetto del ricorso nel
giudizio a quo;
che si è costituito l'I.N.A.I.L. e sono intervenuti, oltre al
Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, anche alcuni istituti di patronato, eccependo
l'inammissibilità e sostenendo l'infondatezza della questione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità, da esaminarsi in
via preliminare, è fondata, in quanto la norma impugnata attiene le
facoltà difensive del lavoratore nella fase amministrativa
(culminante nella "collegiale medica") i cui risultati, tuttavia, non
sono vincolanti per il giudice; che nella specie la pretesa della
lavoratrice, con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ha già
varcato le aule giudiziarie, instaurando una lite per la cui
soluzione non viene in rilievo la norma impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.
804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di
assistenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Livorno con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte