Ordinanza n. 372/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1335/1955
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto
delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte
in cui ha ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di
Londra del 19 giugno 1951, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo
1999 dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento civile Andrea
D'Agostino contro Lee Gaither Truce ed altri, iscritta al n. 105 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza in data
18 marzo 1999, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio
2001, nel corso di un procedimento civile, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955,
n. 1335, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati
partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze
armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui,
ratificando l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del
19 giugno 1951, "sancisce l'inesistenza della legittimazione passiva
dello Stato ospitato nei giudizi civili di risarcimento del danno"
nel presupposto che tale disposizione determini una violazione degli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
che la citata disposizione della Convenzione dispone che le
richieste di indennizzo [...] originate da atti o da omissioni
commessi da membri di una forza od un elemento civile durante
l'esecuzione di mansioni ufficiali, o derivanti da qualsiasi atto,
omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano
responsabili legalmente, e che provochino, nel territorio dello Stato
di soggiorno, danni a terzi che non siano delle parti contraenti,
saranno regolate dallo Stato di soggiorno;
che, relativamente alla vicenda sottoposta al suo giudizio,
il giudice rimettente si limita a specificare che la parte attrice
avrebbe affermato la solidale responsabilità degli Stati Uniti
d'America e di tre militari statunitensi, indicati come autori
materiali di un danneggiamento non altrimenti identificato, "sul
presupposto che, essendo questi ultimi dipendenti della US NAVY, gli
stessi dovevano comunque considerarsi in servizio, ancorché in
provvisoria "libera uscita " alla stregua di citata giurisprudenza
penale di legittimità e contabile, onde l'autorità militare
statunitense avrebbe avuto l'obbligo di vigilanza e la
responsabilità per il comportamento dei suoi sottoposti;
che il rimettente riferisce che i convenuti Stati Uniti
d'America avrebbero contestato la propria legittimazione passiva, in
base all'art. VIII, paragrafo 5, della citata convenzione, adducendo
che la pretesa risarcitoria dovrebbe essere regolata dallo Stato di
soggiorno, cioè dall'Italia, mentre la parte attrice, di fronte a
siffatta eccezione, ha proposto una questione di legittimità
costituzionale nei termini, non meglio precisati, di cui ad un
verbale di udienza;
che - quanto alla rilevanza della proposta questione - il
rimettente, "premessa la ricostruzione dei fatti allegati
dall'attore" da essa desume la riconducibilità della vicenda
all'indicata norma della Convenzione, ed afferma di non poter
procedere all'istruttoria "stante l'insussistenza del presupposto
processuale della legitimatio ad causam degli U.S.A." e di dover
conseguentemente pronunciare una sentenza sul rito, in quanto la
norma impugnata escluderebbe "la possibilità per lo Stato ospitato
di essere convenuto in un giudizio civile a fronte di una domanda
risarcitoria fondata su responsabilità aquiliana dei suoi
sottoposti";
che - rileva ancora il rimettente - la parte attrice ha
offerto "di provare a mezzo di interpello del legale rappresentante
della Marina convenuta" il rapporto di dipendenza fra i marinai
convenuti e gli Stati Uniti d'America, "la circostanza che il fatto
sarebbe successo nel mentre i detti marinai erano in servizio" e "la
circostanza che, subito dopo il fatto, ufficiali della nave "Ponce
sarebbero intervenuti sul posto e avrebbero scattato numerose
fotografie del mezzo danneggiato rammostranti, dunque, l'esistenza
del danno e le sue particolarità" ed inoltre ha chiesto l'esibizione
da parte della convenuta di tali foto, ai sensi dell'art. 210 del
codice di procedura civile;
che le richieste istruttorie sarebbero irrilevanti per la
carenza di legittimazione dello Stato ospitato, né comunque
potrebbero rivolgersi nei confronti dello Stato ospitante;
che - quanto alla non manifesta infondatezza della questione
- il rimettente lamenta che la norma denunciata, ratificando il
citato articolo della Convenzione di Londra, determinerebbe una
limitazione al diritto alla prova, per effetto della carenza di
legittimazione dello Stato ospitato, giacché impedirebbe alla parte
danneggiata "di avvalersi dei metodi previsti dal codice di rito per
stimolare la confessione del responsabile del medesimo Stato
ospitato" e così causerebbe "una discriminazione sul piano
processuale tra i cittadini, sul solo presupposto della nazionalità
dell'autore del fatto illecito" poiché qualora tale fatto venga
commesso da un militare delle Forze armate italiane o di un paese non
aderente alla NATO, i mezzi istruttori di cui agli artt. 228 e 210
c.p.c. sarebbero azionabili per dimostrare la commissione del fatto
durante l'esecuzione del rapporto di servizio;
che, del resto, l'assunzione dell'interrogatorio formale nei
confronti del responsabile dello Stato ospitante "non sortirebbe
esito alcuno non essendo lo stesso oggettivamente in grado di poter
confessare alcunché, ignorando in fatto le relative circostanze"
mentre la mancata osservanza dell'ordine di esibizione da parte del
medesimo Stato non potrebbe fornire elementi ai sensi dell'art. 116
c.p.c., per l'oggettiva impossibilità di tale Stato a procedere alla
relativa produzione;
che infine, secondo il rimettente, i responsabili di illeciti
in danno dei cittadini italiani, appartenenti a forze armate dei
paesi della NATO "beneficerebbero di una discutibile esenzione
dall'osservanza del disposto di cui all'art. 25 Cost.";
che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto
in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l'infondatezza della questione e, in via preliminare, la sua
inammissibilità per insufficiente esposizione dei presupposti di
fatto e di diritto della controversia, con conseguente difetto di
motivazione sulla rilevanza;
che gli Stati Uniti d'America hanno depositato tardivamente
una memoria.
Considerato che l'ordinanza di rimessione indica i termini della
vicenda oggetto del giudizio a quo in modo del tutto generico,
limitandosi ad enunciare (fra l'altro mediante un rinvio alle
allegazioni della parte attrice) che la controversia è stata
instaurata contro gli Stati Uniti d'America e contro tre marinai in
"libera uscita", autori materiali di un non meglio specificato
danneggiamento, per ottenere l'affermazione della responsabilità
solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno;
che il rimettente, nel procedere al giudizio di rilevanza
della questione, dopo avere richiamato la deduzione della parte
attrice, secondo cui i marinai autori materiali del danneggiamento,
ancorché in provvisoria libera uscita, dovevano considerarsi in
servizio, ed avere riferito che a sostegno di tale affermazione si
poteva citare giurisprudenza italiana penale e contabile, sostiene
che nel giudizio a quo la norma denunciata sarebbe applicabile
proprio per la permanenza dello stato di servizio durante la libera
uscita, senza peraltro indicare a quale delle due ipotesi previste
dal paragrafo 5 dell'art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda
giudicata si dovrebbe ricondurre;
che, infatti, tale norma contempla sia le richieste di
indennizzo originate da atti od omissioni commessi da membri di una
forza o da un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni
ufficiali, sia quelle derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o
fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili
legalmente;
che - anche a voler ritenere che il rimettente (mostrando di
considerare in servizio i militari in "libera uscita") si sia
riferito alla prima ipotesi - la motivazione sulla rilevanza è del
tutto insufficiente, non avendo il rimettente in alcun modo
individuato, in via ermeneutica, il significato della norma
denunciata, al fine di giustificare la riconduzione ad essa della
fattispecie concreta;
che, in particolare, il rimettente non ha chiarito che cosa
debba intendersi agli effetti della Convenzione per "esecuzione di
mansioni ufficiali" e se in tale concetto possa rientrare la "libera
uscita" (anche al lume delle specificazioni di cui ai successivi
paragrafi 6 e 7 dello stesso art. VIII), ma ha solo evocato
giurisprudenza italiana che considererebbe in stato di servizio il
militare in "libera uscita";
che, del resto, le stesse considerazioni varrebbero anche se
l'ordinanza avesse inteso ricondurre la vicenda all'altra ipotesi
prevista dal paragrafo 5 dell'art. VIII;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955,
n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati
partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze
armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui ha
ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del
19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte