Ordinanza n. 373/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 442d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli
artt. 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di
procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse l'8 gennaio
1990 dal Tribunale di Napoli, il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di
Milano, il 1° febbraio 1990 dal Tribunale di Mondovì e l'11 gennaio
1990 dal Tribunale di Bergamo, iscritte rispettivamente ai nn. 224,
237, 252 e 277 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 21, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 gennaio
1990, il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'11 gennaio 1990, il
Tribunale di Milano con ordinanza del 19 gennaio 1990 e il Tribunale
di Mondovì con ordinanza del 1° febbraio 1990 hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie di tale codice (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella
parte in cui non prevedono che il pubblico ministero sia tenuto a
motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato
formulata dall'imputato e nella parte in cui non attribuiscono al
giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, il potere di
applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di
procedura penale;
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,
quindi, riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle
formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a
processi già in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale;
che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la
conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non potrebbero
ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la
diversità e l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla
corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990;
ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del
1990);
che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988".
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24, 101, 102
e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di
Bergamo, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovì con le
ordinanze in epigrafe.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art.442, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988", questione sollevata dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di
Bergamo, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovì con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte