Ordinanza n. 374/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a
carico di Daigor Bic ed altri, iscritta al n. 273 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio
1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 566, ottavo comma,
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la
sindacabilità, da parte del giudice, del dissenso del P.M. al
giudizio abbreviato";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi
dell'art. 566 del codice di procedura penale;
e che l'art. 566, ottavo comma (più precisamente, la seconda
parte di tale comma, a norma del quale "Si applicano le disposizioni
dell'art. 452 comma 2°), risulta chiamato in causa erroneamente,
trovando nella specie diretta applicazione, in forza del rinvio
disposto dal comma denunciato, l'art. 452, secondo comma, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del
1990, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le
ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8
febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte