Ordinanza n. 375/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 118/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 8d.l. 30/1974
citata
- art. 7d.l. 30/1974
- art. 12legge 118/1971
- art. 5legge 382/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.
L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili); art. 8 D. L. 2 marzo 1974, n. 30; art. 7 legge 3
giugno 1975, n. 160 promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal
pretore di Sala Consilina sul ricorso proposto da Pisano Vittorina
contro il Ministero degli Interni iscritta al n. 390 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 189 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 3 aprile 1978 il Pretore di Sala
Consilina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 12 della stessa
legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
153, nonché degli artt. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con
modificazioni in legge dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, e 7 della legge
3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui subordinano il diritto dei
mutilati ed invalidi civili a percepire l'assegno mensile alla
sussistenza di una condizione economica negativa afferente al coniuge
dell'interessato (mentre ai ciechi civili l'assegno è concesso
prescindendo dalla situazione economica del coniuge: art. 5, legge 27
maggio 1970, n. 382).
Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale,
prospettata sotto identico profilo, è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 278 del 1984 e che in ordinanza non vengono addotti motivi
diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Sala Consilina con l'ordinanza
di cui in epigrafe (reg. ord. n. 390 del 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte