Ordinanza n. 375/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito
dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
della contumacia), promossi con quattro ordinanze emesse il 10
ottobre 1989 (due ordinanze) e il 7 novembre 1989 (due ordinanze)
dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 279, 280, 281
e 282 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con quattro
ordinanze emesse due il 10 ottobre 1989 e due il 7 novembre 1989, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23
gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di
imputato contumace non irreperibile di impugnare la sentenza
contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno
riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile
possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di
specifico mandato;
e che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può
non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato
contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni
di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla
norma denunciata;
che, peraltro, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti
diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte