Ordinanza n. 376/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del codice
di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge
23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferro Carmelo,
iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catarinolo
Calogero, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due
ordinanze emesse il 12 dicembre 1989 e il 30 gennaio 1990 in
altrettanti procedimenti a carico di imputati condannati in primo
grado con il rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella
parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di
impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico
mandato;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione,
vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile
possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di
specifico mandato;
e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi
da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte