Ordinanza n. 377/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34r.d. 12/1941
- art. 31r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 3r.d. 12/1941
- art. 36r.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza
emessa il 6 luglio 1984 dal Pretore di Pisciotta, iscritta al n. 1195
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 febbraio 1984 (notificata
il 29 agosto e comunicata il 10 settembre successivi; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50- bis del 22 febbraio 1985 e iscritta
al n. 1195 R.O. 1985) nel giudizio promosso dall'avv. Tommaso Apone,
il quale - nominato Vice-Pretore Onorario del Mandamento di Agropoli
con decreto 4 giugno 1975 del Consiglio Superiore della Magistratura
- assumeva di aver esercitato ininterrottamente la funzione di Vice
Pretore dal 3 luglio 1975 al 31 dicembre 1982 e di aver percepito
somme a titolo di indennità solo per limitatissimi periodi,
chiedendo nei confronti dei convenuti Ministero di Grazia e Giustizia
e Consiglio Superiore della Magistratura dichiararsi che la P.A.
aveva ricevuto un indebito arricchimento a seguito della opera da
esso attore svolta in qualità di vice Pretore del Mandamento di
Agropoli e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al
pagamento della somma di lire 114.608.209, oltre svalutazione
monetaria e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti
(conclusioni alle quali l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno) costituitasi per il Ministero e il C.S.M., oppose
dichiararsi l'incompetenza dell'adìto giudice e nel merito
respingersi la domanda attrice perché infondata), l'adìto Pretore
di Pisciotta, in funzione di giudice del lavoro, - premesso che la
Corte costituzionale, con sent. 25 marzo 1971, n. 70, ebbe a ritenere
non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1° Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di
Giudice Conciliatore o di Vice Conciliatore - ha sollevato d'ufficio
e ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Funzioni ed attribuzioni dei magistrati
in sottordine e dei vice pretori onorari) nella parte in cui non
prevede alcuna indennità per i Vice Pretori Onorari per l'attività
giurisdizionale espletata nei periodi di non reggenza;
che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita perché l'Avvocatura generale dello Stato è solo
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 19 marzo 1985 nel quale ha argomentato e concluso per
l'infondatezza della proposta questione;
Considerato che nel quesito prospettato dal Pretore di Pisciotta
in funzione di giudice del lavoro, sul se ai Vice Pretori onorari sia
da riconoscere una indennità per l'attività espletata nei periodi
di non reggenza, non può ravvisarsi una questione di legittimità
costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36, perché rientra non
nelle funzioni di questa Corte ma nel magistero del Parlamento
risolvere i problemi economico-finanziari sociali e politici che il
quesito se e quale indennità sia dovuta coinvolge di talché della
questione va dichiarata la manifesta inammissibilità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) nella parte in cui non prevede alcuna indennità per i
Vice Pretori Onorari per l'attività espletata nei periodi di non
reggenza, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1° Cost.,
con ordinanza 6 luglio 1984 del Pretore di Pisciotta in funzione di
giudice del lavoro (n. 1195 R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte