Ordinanza n. 377/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato), 247 del regio decreto 3
marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale),
nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, e 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal T.A.R. della Lombardia
- Sezione staccata di Brescia - sul ricorso promosso da Albertini
Simone contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritto al n.
76 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1987 dal T.A.R. - Sezione
staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Patti Giovan Vito
contro il Provveditorato agli Studi di Brescia e il Ministero della
pubblica istruzione, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal T.A.R. della
Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso proposto da
Pini Primo contro il Comune di Pieve D'Olmi, iscritta al n. 399 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Albertini Simone nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia -, nel procedimento instaurato da Albertini Simone contro il
Ministero della pubblica istruzione per l'impugnazione della
destituzione di diritto inflittagli a seguito di condanna a pena
detentiva per il reato di estorsione, con ordinanza del 10 luglio
1987 - pervenuta alla Corte costituzionale il 26 febbraio del 1988 -
(R.O. n. 76 del 1988), ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevede la
destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati
delitti con sentenza passata in giudicato, con esclusione del
procedimento disciplinare, e, quindi, con preclusione, in danno della
pubblica amministrazione, dell'esercizio dei poteri disciplinari e
della relativa autonoma valutazione dei fatti;
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che la
Corte, quando ritenga fondata una questione, non possa, prima di
dichiarare la illegittimità costituzionale di una norma, assegnare
un termine per il riesame da parte del legislatore facendo poi
seguire alla sua inerzia la detta declaratoria di illegittimità
costituzionale;
che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati gli
artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione, in quanto
sussisterebbe una palese disparità di trattamento tra impiegati
pubblici e impiegati privati; sarebbero lesi il diritto del cittadino
al lavoro, il suo diritto di difesa nei confronti di atti della
pubblica amministrazione, e l'esigenza di imparzialità della stessa
pubblica amministrazione;
che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale ha
svolto deduzioni analoghe a quelle del giudice rimettente;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità delle questioni;
che lo stesso T.A.R., con ordinanza del 18 dicembre 1987,
pervenuta alla Corte l'8 luglio del 1988 (R.O. n. 398 del 1988), nel
procedimento tra Patti Giovan Vito, il Provveditorato agli Studi di
Brescia e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato
identica questione;
che lo stesso T.A.R., con ordinanza del 13 novembre 1987,
pervenuta alla Corte l'8 luglio 1988 (R.O. n. 399 del 1988), nel
procedimento tra Pini Primo e il Comune di Pieve d'Olmi, ha sollevato
analoga questione di legittimità costituzionale relativamente
all'art. 247, terzo comma, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con riferimento agli
artt. 3, 24, 35 e 97 della Costituzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei due
giudizi ha preso conclusioni identiche a quelle sopra riferite;
Considerato che i tre giudizi, siccome prospettano questioni
sostanzialmente identiche, devono essere riuniti e decisi con un
unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 971 del 1988, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 85, lett. a), del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 -
nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851 - nella parte
in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di
diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare;
che, a seguito e per effetto della ricordata sentenza, le norme
impugnate sono state espunte dall'ordinamento;
che, quindi, la questione sollevata è da dichiararsi
manifestamente inammissibile;
che, a seguito e per effetto della intervenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale, la questione sub b) deve ritenersi
priva di rilevanza nel giudizio a quo e, pertanto, a sua volta,
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), e 247 del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale
e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n.
851, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della
Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia Sezione staccata
di Brescia - con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarati
costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 971 del 1988;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt.
3, 4, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevate dallo stesso T.A.R.
per la Lombardia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte