Ordinanza n. 377/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini
Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a
questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della
udienza preliminare il pubblico ministero ha dichiarato di non
consentire al giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile
allo stato degli atti", ha sollevato questione di legittimità
dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a
enunciare le ragioni della mancata prestazione del consenso e,
conseguentemente, nella parte in cui non consente al giudice di
valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine,
nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che
sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere
di disporre comunque il giudizio abbreviato", assumendo che la norma
denunciata si pone in contrasto con "i princìpi della uguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito
per legge e dell'assicurazione della imparzialità della pubblica
amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma,
25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991,
dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in
caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "poiché,
con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato,
il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia
definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il
dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può
trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non
può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò
significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni
del pubblico ministero" (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991);
e che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla
sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta
infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte