Ordinanza n. 378/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 69Codice penale
- art. 222Codice penale
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426 lettera c)
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13
giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli
Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia, nel richiamare la sentenza di questa
Corte n. 233 del 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 426 lett. c)
del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di
sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica, preclude
al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle
circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di
cui all'art. 69 del codice penale, ai fini dell'applicazione della
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222
del codice penale;
Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata
dal giudice a quo è la verifica della legittimità costituzionale
dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui
stabilisce che il giudice, all'esito della udienza preliminare,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando "risulta evidente
.. che si tratta di persona non imputabile";
che il nesso di pregiudizialità che lega la norma oggetto di
impugnativa e l'art. 425 del codice di rito può agevolmente
desumersi dalla circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso
codice disciplina i requisiti della sentenza di non luogo a procedere
ed enuncia, fra questi, l'imputazione, così da aver indotto il
remittente a intravedere la "estensibilità" dei princi'pi affermati
da questa Corte nella sentenza n. 233 del 1984, con la quale venne
dichiarata l'illegittimità costituzionale del corrispondente art.
384 n. 2 del codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che
disciplina le formule e la regola di giudizio con le quali viene
adottata la sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo
aver verificato la legittimità costituzionale della norma, che
consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
per difetto di imputabilità, è possibile affrontare la questione
che ha dato vita al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la
fondatezza del petitum che il giudice a quo mostra di perseguire;
che, al riguardo, non appare manifestamente infondato il dubbio
che l'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui
stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
quando risulta evidente il difetto di imputabilità, applicando le
misure di sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge,
contrasti con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;
che in proposito deve infatti rilevarsi come il giudice, alla
stregua della regola di giudizio delineata dalla norma qui
sospettata, sia chiamato ad apprezzare il merito della imputazione
con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il
fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto
non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato, con
la conseguenza di imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità ed applicare, se del caso, le
misure di sicurezza, all'esito di un accertamento di responsabilità
che tiene conto solo della non manifesta infondatezza dell'addebito;
che dal quadro normativo appena delineato scaturisce, quindi, il
sospetto di una irragionevole compressione del diritto di difesa che
non può certo ritenersi bilanciato da contrapposte esigenze di
economia processuale, in quanto la persona non imputabile viene ad
essere perciò solo privata del dibattimento e della conseguente
possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito
della regiudicanda;
che tutto ciò potrebbe determinare, altresì, una
ingiustificata disparità di trattamento tra quanti versano nella
identica situazione di non imputabilità, dal momento che per costoro
la possibilità di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle
conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di
modulo processuale adottato, giacché la preclusione a quell'epilogo
non si realizza in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel
giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase
dell'udienza preliminare;
che nella specie appare infine prospettabile anche il dubbio di
eccesso di delega, posto che nel numero 52), sesto periodo, dell'art.
2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, tra le cause che
legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, non
v'è menzione di quella relativa al difetto di imputabilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di
legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che
l'imputato è persona non imputabile;
Ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza
iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte