Ordinanza n. 379/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di
Parma, nel procedimento vertente tra Milana Angelo ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia
Romagna - sezione di Parma - nel corso di un giudizio proposto da
Milana Angelo ed altri contro l'Intendenza di finanza di Piacenza ed
altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 636, recante norme sulla revisione della disciplina del
contenzioso tributario;
che, in particolare, secondo il giudice a quo la determinazione
con decreto ministeriale della misura dei compensi spettanti ai
componenti le commissioni tributarie violerebbe la riserva di legge
prevista dall'art. 108, primo comma, Cost. e potrebbe altresì ledere
il principio della indipendenza dei giudici tributari, di cui al
secondo comma dello stesso articolo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
Considerato che i compensi dei componenti le commissioni
tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione ma
consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla
previsione di cui all'art. 108 Cost., sia perché non attengono
all'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia perché, proprio per il
detto carattere, sono inidonei ad incidere sull'indipendenza del
giudice;
che, pertanto, stando alla regolamentazione attuale, e pur non
escludendo l'auspicio che la materia possa essere disciplinata in via
generale, la questione di legittimità costituzionale attualmente
sollevata va dichiarata sotto entrambi i profili manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata, in riferimento all'art. 108 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte