Ordinanza n. 379/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/12/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 234Codice penale
- art. 640Codice penale
- art. 7Codice penale
- art. 61legge 73/1990
- art. 1legge 73/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia), promossi con ordinanze emesse il 4 febbraio 1997 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di
Palermo, il 5 marzo ed il 26 febbraio 1997 (n. 3 ordinanze), dal
giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma
rispettivamente iscritte ai nn. 183, 200, 201, 202 e 256 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 16, 17 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n. 183
del 1997), pervenuta a questa Corte il 24 marzo 1997, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4,
del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella
parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il reato di
truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo
comma, del codice penale militare di pace;
che analoghe questioni sono state sollevate dal giudice
dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma, con
quattro ordinanze emesse, la prima, il 5 marzo 1997 (r.o. n. 200 del
1997), le altre il 26 febbraio 1997 (r.o. nn. 201, 202 e 256 del
1997), e pervenute le prime tre il 3 aprile, l'ultima il 22 aprile
1997;
che, ad avviso dei remittenti, contrasterebbe con il principio
costituzionale di uguaglianza la mancata estensione dell'amnistia,
prevista per il reato comune di truffa aggravata (art. 640, secondo
comma, del codice penale), al reato di truffa militare aggravata
(art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace), del
tutto simile al primo per elementi costitutivi e per trattamento
sanzionatorio, mentre l'elemento di specificità costituito dalla
qualità militare del soggetto attivo e di quello danneggiato non
sarebbe idoneo a giustificare il trattamento deteriore previsto per
il reato militare;
che è intervenuto, nei soli giudizi promossi con le ordinanze
r.o. n. 183 e n. 256 del 1997, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
non fondate.
Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche, vanno
riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che questa Corte, con sentenza n. 272 del 1997, successiva alle
ordinanze di remissione, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12
aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) "nella parte in cui non
prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa
militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma,
del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice
penale", e, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n.
73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia), nella parte corrispondente;
che pertanto, essendo cessata, con la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, l'efficacia della norma impugnata, le
questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett.
c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo e
dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare
di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte