Ordinanza n. 38/1981
Altra decisione · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 576/1975
- art. 3legge 576/1975
- art. 4legge 576/1975
usata come parametro
citata
- art. 1legge 114/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sulle successioni), promossi con otto ordinanze
emesse il 7 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Larino, iscritte ai nn. da 333 a 338, 497 e 498 del registro
ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 265 e 353 del 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con otto ordinanze di rimessione, emesse dalla
Commissione tributaria di primo grado di Larino il 7 febbraio 1977 e
indicate in epigrafe, viene sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53
della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975,
n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non
legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari
qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire.
Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione è
sopravvenuta la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo
modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme
impugnate (art. 1 citata legge n. 114 del 1977), dettando altresì una
normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi
posseduti nell'anno 1975 (articoli 19, 20 e 21 legge citata);
che nella fattispecie il debito d'imposta oggetto dei giudizi a
quibus si riferisce precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975.
Considerato pertanto che si rende necessaria, previa riunione dei
giudizi aventi identico oggetto, la restituzione degli atti al giudice
che ha emesso le ordinanze di rimessione affinché riesamini, alla
stregua dello jus superveniens, se la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Larino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte