Ordinanza n. 38/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e
562 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 554,
comma 1, e 555 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 9 maggio 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento penale
a carico di Tuorto Domenico, iscritta al n. 438 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di
procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello
stesso codice, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di
emettere direttamente ed autonomamente il decreto di citazione a
giudizio dell'imputato, deducendone il contrasto:
1) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'eventuale carenza
di indagini del pubblico ministero non può essere colmata, a
differenza di quanto avviene nei procedimenti di competenza del
tribunale, con nessun meccanismo di integrazione probatoria prima
della citazione a giudizio, con negativi riflessi sulla possibilità
di celebrare il giudizio abbreviato;
2) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel rito pretorile
sussiste una "impossibilità di integrazione probatoria da parte
della difesa prima del rinvio a giudizio" potendo l'imputato aver
appreso dell'esistenza del procedimento soltanto con la citazione a
giudizio;
3) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva
numero 37) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, giacché il
potere-dovere del pubblico ministero di compiere accertamenti anche a
favore dell'indagato dovrebbe comportare un adeguato potere di
controllo da parte del giudice;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo, nel censurare la disciplina che
regola il provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento
pretorile, omette di indicare quale dovrebbe essere la soluzione
costituzionalmente imposta, sicché il quesito risulta formulato in
termini tali da sollecitare l'adozione di una pronuncia sui generis
secondo linee che questa stessa Corte è invitata a ricercare e
costruire;
che, d'altra parte, è lo stesso rimettente ad aver
conclusivamente osservato come, per superare lo "sbarramento"
determinato dalla mancanza della udienza preliminare nel procedimento
davanti al pretore, si sarebbe potuto introdurre un meccanismo
analogo a quello stabilito per il giudizio immediato, ovvero
prevedere "altri sistemi di controllo da parte del giudice
sull'attività del pubblico ministero, prima del rinvio a giudizio
dell'imputato", rendendo così evidente la pluralità delle possibili
opzioni secondo le quali pervenire alla auspicata ricomposizione del
sistema;
che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che
rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di
procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello
stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte