Ordinanza n. 38/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 223/1990
- art. 20legge 223/1990
- art. 8legge 223/1990
- art. 31legge 223/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 545/1996
- art. 3legge 249/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8,
31, comma 3, 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con
ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dal pretore di Verona, iscritta
al n. 1343 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 2, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di costituzione della Radio Montebaldo Edizioni s.r.l.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi l'avv. Eugenio Porta per la Radio Montebaldo Edizioni s.r.l.
e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il 24
ottobre 1996, pervenuta a questa Corte il 9 dicembre 1996, ha rimesso
a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale;
che la prima questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21
e 41 della Costituzione, investe gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), concernenti rispettivamente i
limiti massimi ammessi per la trasmissione di messaggi pubblicitari
da parte delle emittenti radiofoniche, e la sanzione amministrativa
per le relative violazioni, stabilita nel pagamento di una somma da
dieci a cento milioni, salva, nei casi più gravi, la sospensione
della concessione;
che, ad avviso dell'autorità remittente, dette norme
contrasterebbero con il principio di eguaglianza, in quanto
disciplinano nello stesso modo situazioni che presenterebbero
elementi soggettivi ed oggettivi profondamente diversi, non
distinguendo neppure fra televisioni e radio, nonché fra soggetti
che trasmettono con più reti nazionali e soggetti che possiedono una
sola emittente a diffusione locale; e violerebbero gli artt. 21 e 41
della Costituzione, impedendo la libera scelta dell'indirizzo
editoriale e dei programmi della emittente, espressione delle
libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica;
che, inoltre, il principio di eguaglianza sarebbe violato anche
per la mancata previsione di un parametro di commisurazione della
sanzione basato sull'entità del vantaggio che deriva all'emittente
dalla violazione;
che, infine, le norme impugnate sarebbero illegittime per la
asserita irragionevole sproporzione, rispetto alla gravità delle
violazioni, delle sanzioni pecuniarie previste, con un minimo che
sarebbe eccessivo per le emittenti locali ed un massimo che sarebbe
irragionevolmente modesto per le emittenti nazionali, sproporzione
aggravata dalla mancata previsione di un parametro di commisurazione
della sanzione basato sull'entità del vantaggio conseguito dalla
emittente con la violazione;
che la seconda questione, sollevata in riferimento ai medesimi
parametri, investe gli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990,
relativi rispettivamente al regime delle concessioni per gli impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva privata e agli obblighi di
programmazione dei concessionari, disposizioni che sarebbero sospette
di incostituzionalità nella parte in cui "non consentono di
autorizzare radiotelevisioni tematiche, prevedendo invece solo quelle
generaliste, con le conseguenti irragionevoli limitazioni alla
libertà di programmazione, contrastanti coi possibili e legittimi
interessi editoriali", impedendo in particolare di realizzare
emittenti che trasmettano per tutto il tempo pubblicità, pur se
intervallata da servizi di informazione: con violazione degli artt.
21 e 41 della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza di
cui all'art. 3, in quanto tale limitazione non è posta agli editori
di pubblicazioni a stampa;
che davanti alla Corte si è costituita la società ricorrente
nel giudizio a quo chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime, per le ragioni esposte nella
ordinanza di rimessione;
che, secondo la parte privata, inoltre, gli artt. 16 e 20 della
legge impugnata, configurando un regime di concessione che sarebbe
presupposto dalla sanzione applicata, si porrebbero in contrasto con
il principio per cui la diffusione radiotelevisiva costituisce un
diritto soggettivo perfetto, non assoggettabile a concessione;
che è intervenuto altresì nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia dichiarata non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e
31, comma 3, della legge n. 223 del 1990; e che sia dichiarata
inammissibile, o in subordine infondata, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20 della stessa legge;
che, quanto alla prima questione, l'Avvocatura erariale nega che
l'art. 8, comma 8, ponendo limiti all'affollamento pubblicitario,
impedisca la libera determinazione della programmazione, in quanto la
norma regolerebbe solo il tempo di trasmissione dei messaggi
pubblicitari, in attuazione di esigenze di regolamentazione della
pubblicità, riconosciute meritevoli di tutela dalla giurisprudenza
costituzionale; e nega che la stessa norma violi il principio di
eguaglianza, poiché essa disciplina in modo differenziato, in base a
scelte legislative non irragionevoli, la radiodiffusione sonora in
ambito locale e nazionale, e quella effettuata da concessionari a
carattere comunitario, nonché la pubblicità radiofonica e quella
televisiva;
che, secondo l'interveniente, sarebbe altresì infondato
l'addebito di irragionevolezza mosso all'art. 31, comma 3, della
legge, dato che la sanzione prevista è ampiamente modulabile fra un
minimo ed un massimo, sia da parte dell'autorità che la irroga, sia
da parte del giudice che ne controlla l'applicazione;
che la seconda questione, relativa agli artt. 16 e 20 della legge
n. 223 del 1990, secondo l'interveniente sarebbe priva di rilevanza,
e comunque infondata, anzitutto per le medesime ragioni svolte a
proposito dell'art. 8, comma 8, tenendo anche conto che fra i criteri
oggettivi previsti per il rilascio della concessione, essenziali
nell'ambito del sistema, sono compresi quelli relativi alla qualità
dei programmi; né sussisterebbe la pretesa violazione del principio
di eguaglianza in relazione alla diversa disciplina relativa ai
giornali, poiché gli editori di questi ultimi non sono concessionari
di un bene pubblico; mentre appartiene alla ragionevole
discrezionalità del legislatore disciplinare la programmazione
televisiva e radiofonica, ivi compresa la pubblicità, in vista anche
della tutela degli interessi della stampa;
Considerato che, delle due questioni sollevate dal remittente, solo
la prima appare ammissibile sotto il profilo della sussistenza,
plausibilmente motivata, della rilevanza, mentre la seconda, relativa
agli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990, appare ictu oculi
priva di rilevanza;
che, infatti, il giudice a quo chiamato a giudicare sulla
legittimità di una sanzione applicata per violazione delle norme sui
limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della
programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle
disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle
emittenti radiotelevisive, disciplinato dall'art. 16, in quanto i
limiti imposti alla pubblicità sono indipendenti dal regime
giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva; né è chiamato ad applicare le specifiche
disposizioni contenute nel comma 18 di detto art. 16 sui tempi minimi
settimanali di programmazione che le emittenti locali debbono
dedicare all'informazione e a programmi di carattere non commerciale
legati alla realtà locale, poiché la limitazione quantitativa
oraria dei messaggi pubblicitari, la cui violazione ha dato luogo
alla sanzione irrogata nella specie, trova autonomo e compiuto
fondamento nel solo art. 8, comma 8, della legge; né deve applicare,
infine, le disposizioni dell'art. 20 della legge, concernenti gli
obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti
radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo
di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente
dal contenuto di questa;
che peraltro l'asserita esclusione di radiotelevisioni
"tematiche" non trova alcun fondamento nelle norme denunciate, che si
limitano a porre i vincoli dianzi ricordati in tema di durata della
programmazione e di spazi minimi da riservare all'informazione;
che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
che le disposizioni oggetto della prima questione, vale a dire
gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990 sono
state oggetto, dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, di
modificazioni legislative, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1,
comma 18, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dell'art. 3, comma
3, lettera b) numero 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
che, in particolare, la disposizione da ultimo citata ha
stabilito che, "in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti
nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo", così modificando
sostanzialmente il contenuto normativo oggetto di censura;
che appare opportuno rimettere al giudice a quo a cui vanno
restituiti gli atti limitatamente alla questione di legittimità
costituzionale relativa agli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della
legge n. 223 del 1990, ogni valutazione di sua competenza circa la
applicabilità nel giudizio pendente delle citate disposizioni
sopravvenute, nell'ambito di un nuovo esame della questione alla luce
dello jus superveniens.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto
1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verona per nuovo
esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,
comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte