Ordinanza n. 380/2001
Altra decisione · depositata il 28/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle deliberazioni del 31 gennaio 2001 del Senato
della Repubblica relative alla insindacabilità delle opinioni e dei
comportamenti espressi dai senaori Vito Gnutti e Francesco Speroni,
imputati, fra gli altri, nel procedimento penale a carico di L.A. ed
altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di
Verona, con ricorso depositato il 26 febbraio 2001 ed iscritto al
n. 185 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con ricorso datato 20 febbraio 2001, depositato
nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 2001, il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, investito di un
procedimento penale a carico, tra gli altri, dei senatori Vito Gnutti
e Francesco Speroni (quest'ultimo senatore all'epoca dei fatti) per i
reati di cui agli artt. 110, 241, 283 e 271 del codice penale ed agli
artt. 81 del codice penale ed 1 e 2 del decreto legislativo
14 febbraio 1948, n. 43, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alle deliberazioni con le quali l'Assemblea, nella seduta
del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater n. 60), ha dichiarato che i
fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano
opinioni espresse da due membri del Parlamento nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo
comma, della Costituzione);
che, ad avviso del ricorrente, le proposte formulate dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, accolte
dall'Assemblea e non integrate nel corso del dibattito in aula, non
espliciterebbero le ragioni in grado di giustificare che i fatti
contestati costituiscano "proiezione esterna di un disegno politico
portato avanti nelle istituzioni, finalizzata soltanto a renderlo
più visibile";
che, secondo il giudice dell'udienza preliminare, nella
specie non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra i fatti
oggetto delle imputazioni - i quali, peraltro, non configurerebbero
neppure opinioni, bensì consisterebbero in "fatti diretti a
disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la
disgregazione del suo territorio" anche mediante "la formazione di
un'organizzazione para-militare" - e l'attività parlamentare svolta
dai senatori Gnutti e Speroni;
che, quindi, il Senato della Repubblica non avrebbe
correttamente esercitato il potere ad esso spettante e, perciò,
l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della
prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe
menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,
dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e
sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Verona deve ritenersi
legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in
conformità del principio, consolidato nella giurisprudenza
costituzionale, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei
conflitti costituzionali di attribuzione;
che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad
essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo
definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine
all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la
materia del conflitto, in quanto il ricorrente denuncia che la
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe
stata illegittimamente menomata dalle suindicate deliberazioni del
Senato della Repubblica;
che dal ricorso si ricavano "le ragioni di conflitto" e "le
norme costituzionali che regolano la materia", così come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe, proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale
di Verona nei confronti del Senato della Repubblica;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale
di Verona;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte