Ordinanza n. 384/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 19/1963
- art. 4legge 19/1963
usata come parametro
citata
- art. 34Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
legge 27 gennaio 1963, n. 19 (Tutela giuridica dell'avviamento
commerciale), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla
Corte di appello di Bologna, iscritta al n. 612 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente per
oggetto la cessazione del rapporto di locazione di immobile non
abitativo, la Corte di appello di Bologna, qualificato il rapporto
contrattuale come affitto di azienda, sollevava, in riferimento agli
artt. 3 e 35, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19 (tutela
giuridica dell'avviamento commerciale), i quali prevedono che il
diritto al compenso per la perdita dell'avviamento, a seguito della
cessazione del rapporto di locazione, sia attribuito al conduttore di
immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigiana,
e non anche all'affittuario dell'azienda;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate
contrasterebbero con il principio di eguaglianza e con quello di
tutela del lavoro;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la diversità di disciplina tra locazione avente
per oggetto il godimento di un immobile destinato dal conduttore ad
esercizio commerciale ed affitto di azienda si giustifica chiaramente
con il fatto che, nel primo caso, l'immobile costituisce il bene che
forma oggetto del contratto, mentre, nel secondo, esso si sostanzia
in uno degli elementi del complesso aziendale ceduto nella sua
totalità in godimento all'affittuario;
che, pertanto, nella locazione di immobile l'avviamento è una
qualità che viene creata dal conduttore - sicché è corretto che
egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto -,
nell'affitto di azienda, invece, non è dato configurare
nell'avviamento un bene che la l. n. 19 del 1963 (e, non
dissimilmente, l'art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392, che ha, sul
punto, sostituito l'impugnata normativa) imponga sia indennizzato, in
quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale
dato in affitto e - perciò nel caso di cessazione del contratto
nulla spetta all'affittuario -;
che, all'evidenza, per le considerazioni suesposte risulta
assorbito anche il profilo relativo alla prospettata violazione
dell'art. 35 Cost., non potendo l'affittuario dell'azienda
rivendicare l'avviamento come un bene a lui spettante e quindi
indennizzabile;
che, in conclusione, la questione di legittimità
costituzionale, sotto i profili prospettati in riferimento agli artt.
3 e 35 Cost., è da ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, sollevata
in riferimento agli artt, 3 e 35, primo comma, Cost., dalla Corte di
appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte