Ordinanza n. 384/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 474/1975
- art. 51d.P.R. 474/1975
- art. 1d.P.R. 474/1975
usata come parametro
citata
- art. 1d.lgs. 267/1992
- art. 51d.lgs. 267/1992
- art. 16d.P.R. 474/1975
- art. 4d.lgs. 267/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25
(Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle
Unità sanitarie locali), dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.
474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di igiene e sanità), e in via alternativa,
dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e dell'art.
51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n.
10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), promosso
con ordinanza emessa il 1 aprile 1997 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 388 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione delle parti private, nonché gli
atti di intervento della provincia autonoma di Trento e della regione
Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Angelo Giarda, Giovanni Quadri e Antonella
Monteleone per le parti private e gli avvocati Giandomenico Falcon
per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giuseppe
O. Russo per la regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 della legge della regione
Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la
formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie
locali), che pone il divieto, per le Unità sanitarie locali aventi
sede nel territorio regionale, di utilizzare senza corrispettivo
attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messe a
disposizione da ditte fornitrici, e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nella parte in
cui attribuisce alla competenza legislativa della regione la materia
del funzionamento degli enti sanitari e ospedalieri;
che, in via alternativa, il medesimo giudice remittente ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione
degli stessi parametri, dell'art. 51 della legge della provincia
autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del
Servizio sanitario provinciale), nella parte in cui, richiamando la
disciplina generale dell'attività contrattuale della provincia
autonoma, fa venire meno l'anzidetto divieto per le Unità sanitarie
locali di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici,
nonché dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), che,
introducendo un nuovo testo dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 474 del
1975, attribuisce alle Province autonome il potere legislativo in
materia di funzionamento delle istituzioni e degli enti sanitari;
che la prima questione di legittimità costituzionale è
prospettata sulla premessa che lo statuto speciale, nella parte in
cui agli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, attribuisce la potestà
legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti
sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di igiene
e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, debba
essere inteso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del
d.lgs. n. 267 del 1992, nel senso che sia riservata alla competenza
provinciale anche la indicazione delle modalità attraverso le quali
la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, sicché l'art. 2 del
d.P.R. n. 474 del 1975, che attribuisce la medesima competenza
legislativa alla regione, sarebbe illegittimo e la previsione
contenuta nell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988, che
vieta i contratti di comodato, sarebbe affetta da vizio di
incompetenza;
che la seconda questione di legittimità costituzionale è
prospettata dal remittente sul diverso presupposto che le anzidette
disposizioni dello statuto debbano essere interpretate, conformemente
a quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, nel senso
che la potestà legislativa della regione in materia di ordinamento
degli enti sanitari e ospedalieri comprenda anche il potere di
disciplinare le modalità di gestione dell'ente sanitario, con la
conseguenza che l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel sottrarre
alla regione la competenza in materia di funzionamento e di gestione
delle istituzioni e degli enti sanitari, sarebbe viziato da
illegittimità costituzionale, poiché le norme di attuazione non
potrebbero modificare la ripartizione statutaria delle competenze tra
regione e provincia autonoma, e viziato sarebbe altresì l'art. 51
della legge provinciale n. 10 del 1993, che ha eliminato il divieto,
posto dalla legge regionale, di stipulare contratti di comodato con
le ditte fornitrici delle Unità sanitarie locali;
che, in sostanza, ad avviso del remittente, sebbene la materia
sia stata oggetto di due opposti interventi legislativi, il rapporto
tra le due discipline non potrebbe essere inquadrato "nei
tradizionali termini della successione di leggi nel tempo", ma si
dovrebbe dubitare, in via alternativa, della legittimità
costituzionale di entrambi: sia dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474 e dell'art. 16 della legge regionale 17 novembre 1988,
n. 25, da una parte, sia dell'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992 e
dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento n. 10 del
1993, dall'altra;
che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il
remittente osserva che il pubblico ministero nel giudizio a quo ha
elevato l'imputazione sull'ipotesi della violazione dell'art. 16
della legge regionale n. 25 del 1988, al quale è esteso il dubbio di
legittimità costituzionale;
che si sono costituiti nel presente giudizio, con due distinte
memorie, alcuni degli imputati del giudizio principale, chiedendo, in
un caso, l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 e,
nell'altro, l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale nei medesimi termini prospettati dal giudice
remittente;
che sono intervenute sia la provincia autonoma di Trento che la
regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rovereto ha sollevato, in via alternativa, questione di
legittimità costituzionale, da un lato, dell'art. 16 della legge
della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 e dell'art.
2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e, dall'altro, dell'art. 51 della
legge della provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 e
dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in riferimento agli
articoli 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
contenente lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;
che il remittente, prospettando in termini alternativi questione
di legittimità costituzionale di due distinti complessi normativi,
ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni
astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio,
debba trovare applicazione;
che, in tal modo, la questione si risolve in un quesito
interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile
alla fattispecie;
che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la
questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo
dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed
abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la
disposizione da applicare (sentenze nn. 188 del 1995, 187 del 1992,
473 e 472 del 1989; ordinanze nn. 207 del 1993, 206 del 1989);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione
Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la
formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie
locali) e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di igiene e sanità), nonché dell'art. 51 della legge della
provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina
del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già
emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli artt.
4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte