Ordinanza n. 385/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 162legge 142/1981
citata
- art. 2legge 142/1981
- art. 1legge 142/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo
comma, del codice civile, nel testo vigente prima della legge 10
aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle
convenzioni tra coniugi) in relazione all'art. 2 della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1981 dal Tribunale di
Catania, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel procedimento promosso da Carla Cibrario nei
confronti del marito Giuseppe Meccio, l'attrice chiedeva che fosse
dichiarato nullo ed inefficace - per difetto dell'autorizzazione del
Tribunale prescritta dall'art. 162 c.c. - l'atto pubblico in data 25
gennaio 1980, con il quale i coniugi avevano dichiarato di adottare
il regime patrimoniale di separazione dei beni, e che, in relazione a
ciò, il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,
dell'art. 162, comma terzo, del codice civile nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 (anche
considerato in relazione all'art. 2 della legge suddetta) nella parte
in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali
venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del
preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del
giudice;
Considerato che l'autorizzazione giudiziale richiesta in ogni caso
per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, stabilito in epoca
successiva alla celebrazione del matrimonio e previsto dall'art. 162,
terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore
della legge 10 aprile 1981 n. 142, costituiva una notevole
limitazione all'autonomia contrattuale dei coniugi, giustificata con
l'esigenza di controllare la spontaneità effettiva del nuovo
accordo;
che la ricordata disciplina è stata sostituita con la legge 10
aprile 1981 n. 142, recante "Modifiche ad alcune norme relative alle
convenzioni tra coniugi", la quale ha soppresso in linea di principio
l'autorizzazione suddetta (art. 1), lasciandola sopravvivere
"soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di
convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima
dell'entrata in vigore della legge" (art. 2);
che, in considerazione dell'oggettiva ed evidente diversità
esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa
del regime patrimoniale legale della famiglia già contrattualmente
stabilito dai coniugi, e l'ipotesi di una prima convenzione
matrimoniale, è chiaramente da escludere il contrasto della norma
impugnata con l'art. 3 della Costituzione;
che, per le suesposte ragioni, la questione proposta va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142
sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale
di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte