Art. 162 c.c.
[1]Forma delle convenzioni matrimoniali.
[2]Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
[3]La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
[4]((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194)).
[5]Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Testo vigente dal 6 maggio 1981, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva