Ordinanza n. 385/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 247Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri, iscritta
al n. 149 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Parrello Giuseppe, iscritta al n.
160 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Chkeou Sall, iscritta al n. 161
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma con due ordinanze del 19
dicembre 1989 e del 20 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella
parte in cui "non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di
dissenso del P.M." sulla richiesta di rito abbreviato proposta
dall'imputato, di conseguenza escludendo ogni "potere di sindacato
della stessa motivazione da parte del giudice";
e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di
Ferrara con ordinanza del 9 gennaio 1990, denunciando, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della
Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte
in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del
P.M.";
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o
analoghe e vanno, quindi, riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle
formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a
processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale;
e che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale
data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è
appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non riceve
diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la diversità e
l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente
disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173,
n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte