Ordinanza n. 385/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/10/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice
di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo
1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra
Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero
dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da
Giovanni Giannoccaro e Aniello Provenzano contro il Ministero
dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto
dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, più interessi legali e
rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del
24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442
cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice,
quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro
per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior
danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore
del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n.
156 del 1991, è stabilito per i crediti relativi a prestazioni di
previdenza sociale;
che, ad avviso del giudice remittente la norma denunziata
determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti
previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per
la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di
lavoro.
Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione
dei due giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la
quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non
prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di
assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti
relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi
legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per
la diminuzione del valore del suo credito".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ.
- già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con
sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte