Ordinanza n. 386/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo, iscritta al
n. 150 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Forlì nel
procedimento penale a carico di Santanassi Andrea, iscritta al n. 153
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Candela Gennaro ed altri,
iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 novembre
1989, il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1989 ed il
Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989, prima della
dichiarazione d'apertura di dibattimenti promossi con rito
direttissimo, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,101 e
111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e
442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono
che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di
giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato,
impedendo così al giudice, una volta accertato che il dissenso è
ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal
detto art. 442 dello stesso codice;
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate
anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo
esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di
autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice
di procedura penale, donde l'impossibilità per gli artt. 438 e 442
dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nei giudizi a
quibus (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze n. 252 e 300 del
1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e
111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 29
novembre 1989, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre
1989 e dal Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte