Ordinanza n. 386/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 843/1978
usata come parametro
citata
- art. 15d.l. 663/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo
comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il
17 settembre 1991 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per
la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Anna Maria Del Castillo,
iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 17, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in
quanto limitavano il cumulo tra l'indennità integrativa sulla
pensione e la retribuzione da attività lavorativa alle dipendenze di
terzi, senza alcun collegamento con la misura di questa;
Considerato che l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 stabiliva che l'indennità integrativa speciale non è
cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di
lavoro alle dipendenze di terzi, dovendosi comunque fare salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre l'art. 15 del
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n.
33) stabiliva che, nei confronti dei pensionati con rapporto di
lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978,
aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di
cumulo di cui al primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si
applica limitatamente agl'incrementi dell'indennità stessa accertati
dal 1° gennaio 1979 in poi;
che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1992, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tali articoli, "nella parte in cui
non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale
diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità
integrativa speciale";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
33, sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia, con ordinanza 17 settembre 1991, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte