Ordinanza n. 386/2002
Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31d.lgs. 114/1998
usata come parametro
citata
- art. 15d.lgs. 114/1998
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal giudice di
pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s.
Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del
registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre
1981, n. 689, il giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della
Costituzione, dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto
1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
che il giudice remittente - dopo aver osservato che la
questione è rilevante perché "dalla sua soluzione dipende
direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale
è stato emesso l'impugnato provvedimento" - rileva che l'art. 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite
straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e
vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni
soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione
di quelle promozionali;
che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita
promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di
legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere
che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di
competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in
questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali
richiamati;
che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con
articolata memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilità e
nel merito l'infondatezza della prospettata questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte II della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente
modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a
quo;
che, in considerazione di tale modifica che va ad innovare
l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la
restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Foligno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte