Ordinanza n. 387/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 737d.lgs. 286/1998
- art. 14d.P.R. 394/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 16 dicembre 2000 dal
tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte dal n. 192 al n. 196 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto in data
16 dicembre 2000 (r.o. da n. 192 a n. 196 del 2001), il tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286);
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, il
provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e
assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
che, sull'assunto che il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del
1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa" comparabile
alla custodia in carcere, il tribunale di Milano dubita della
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza ed
assistenza temporanea dello straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737
e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe
"manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del
contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";
art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice
ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte
dalla autorità di polizia quale concreto impedimento all'esecuzione
immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto un diverso
profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo
straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di
espulsione;
art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero l'obbligo di
avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla
comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento;
art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un
limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione e,
conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di
provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare
il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento,
tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i
contrapposti interessi della tutela delle frontiere e della
salvaguardia della libertà personale dello straniero;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo
contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di
legittimità costituzionale, ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento è oggetto del giudizio di convalida;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile proprio a causa dell'avvenuto rilascio degli stranieri,
che avrebbe comportato l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;
che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del
d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel
quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è
privo del requisito della forza di legge e pertanto non può
costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad
opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di
soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le
disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra
l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a
ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della
Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,
che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona
trattenuta.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale,
ha espressamente disposto l'immediato rilascio della persona
trattenuta, sicché ricorre la medesima fattispecie sulla quale
questa Corte, con ordinanza n. 297 del 2001, si è pronunciata nel
senso della manifesta inammissibilità;
che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111
della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte