Ordinanza n. 388/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 551/1988
- art. 3legge 551/1988
- art. 4legge 551/1988
- art. 5legge 551/1988
usata come parametro
citata
- art. 17legge 601/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo
comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21
febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994
dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel
procedimento civile vertente tra Vincenzo Pisapia e Amedeo Siani,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia
nei confronti di Amedeo Siani per accertare l'inadempimento del
conduttore, sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad
uso di abitazione, e conseguire quindi la priorità nell'esecuzione
del titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di
Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma,
3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio
1989, n. 61;
che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione,
prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore competente, può
chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorità
nell'esecuzione del titolo (art. 2); che l'assistenza della forza
pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal prefetto entro un
periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato di ulteriori 24
mesi, da ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.
601) con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990, con priorità
di esecuzione per i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che
siano divenuti inadempienti (art. 3); che, nel fissare questi
criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione
provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della
generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di
esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5);
che il giudice rimettente dubita del contrasto di queste
disposizioni con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,
della Costituzione, perché il titolo esecutivo sarebbe in concreto
ineseguibile per la mancata concessione della forza pubblica per
assistere l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio;
inoltre il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale
proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe così
privato della tutela giurisdizionale, mentre la determinazione
amministrativa sull'uso della forza pubblica rappresenterebbe una
ingerenza nella sfera giudiziale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice
rimettente nel corso di un analogo procedimento di accertamento
dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione del
titolo, è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282
del 1994;
che anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalità
necessaria fra la soluzione della questione di legittimità
costituzionale e la decisione del giudizio principale, in quanto il
dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico e
delimitato procedimento diretto a stabilire se sussista o meno una
causa di priorità nell'esecuzione del titolo, ma riguarda la
disciplina complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza
pubblica, la quale attiene a fasi che precedono e che seguono il
procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio
1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e
42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno,
sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte