Ordinanza n. 388/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo
comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice),
promosso con ordinanza in data 3 ottobre 2001 dal Tribunale di
Sondrio, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo per
espropriazione immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza
del 3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha
sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52,
terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del
giudice), il quale prevede che "la ricusazione sospende il processo";
che - premesso che nella specie il debitore esecutato aveva
presentato, fuori termine, una istanza di ricusazione priva di
riferimento a motivi specifici ed identica ad altra già dichiarata
inammissibile dal giudice competente - il remittente osserva che la
disposizione censurata lo obbliga a dichiarare la sospensione del
processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna
sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale, ancorché
l'istanza di ricusazione sia, come nella specie, esclusivamente
finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura
esecutiva in corso;
che il remittente ricorda che, con la sentenza n. 10 del
1997, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 della
Costituzione, dell'art. 37, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione
di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al
giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a
che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione - ha già affermato che istituti e regole
processuali sono da censurare, alla luce del principio
dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione
giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto;
che il giudice a quo ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a
quella già scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di
ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ha
fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe
condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del
procedimento, essendo inibita al giudice ricusato qualsiasi
valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso per ricusazione;
che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si porrebbe
inoltre in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, della
Costituzione, in quanto l'automatica sospensione del processo
conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla
parte privata, mediante il reiterato deposito di istanze di
ricusazione meramente ripropositive di altre già dichiarate
inammissibili dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente
l'iter processuale, e ciò in violazione del principio della
ragionevole durata del processo, che è compito della legge
assicurare;
che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione
di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice
di procedura civile, interpreta questa norma nel senso che la sola
proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica
sospensione del processo anche quando l'istanza di ricusazione,
costituendo mera reiterazione di altra istanza già dichiarata
inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti
formali posti dal codice per la sua ammissibilità ed espressione di
un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di
paralizzare l'attività giurisdizionale;
che, nonostante l'apparente rigidità della formula,
l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si presta, secondo la
giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la quale
raccoglie le osservazioni di una diffusa dottrina, ad una lettura
diversa, che riconosce in capo al giudice della causa - obbligato in
ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del
fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere
di delibare preventivamente i presupposti formali della valida
ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo
escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza
rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la
sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale
sospensione impone;
che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto
interpretativo, la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di
procedura civile (Ricusazione del giudice), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte