Art. 37 c.p.p.
Ricusazione
Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:
- a)nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- b)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 113 Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. 81 345
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
81La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 29/01/1995, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione."
Corte Costituzionale
113La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 19/07/2000, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto."
Corte Costituzionale
345La Corte Costituzionale con sentenza 20 maggio - 21 luglio 2026, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2026, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., puo' essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione".
Testo vigente dal 23 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva