Ordinanza n. 389/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 498/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 336/1970
- art. 3legge 824/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto
comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul
ricorso proposto da Filippone Vincenzo contro il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 307 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che Vincenzo Filippone, orfano di guerra, dipendente
dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ha chiesto, con
ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
la declaratoria del diritto a fruire del beneficio dell'anzianità
convenzionale, attribuito agli ex combattenti e categorie equiparate,
dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e
assimilati), nonché il computo di detta anzianità nella
determinazione della retribuzione, ricostruita sulla base di
disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli
accordi nazionali di lavoro;
che, nella specie, non trovava rispondenza il divieto di
applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici,
stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di
attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,
n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto
all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata
in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha
stabilito non doversi procedere - in sede di successiva ricostruzione
economica prevista da disposizioni di carattere generale - al computo
delle maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970, con il
conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già
in godimento;
che il TAR della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità di detta norma,
in quanto - se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della
legge n. 498 del 1992 - il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una
concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa;
che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio
attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge
n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal
servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche
nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi
accordi nazionali di lavoro;
che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione, perché avrebbe determinato una ingiustificata
disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa
condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi
accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;
che la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per
effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei
maggiori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la
situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza
incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;
che la sostituzione del legislatore all'interprete attraverso
l'emanazione di una norma simulata come interpretativa, ma in realtà
abrogativa con efficacia retroattiva, sarebbe viziata, perché
interferirebbe nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro
potere costituzionale tanto da poter configurare uno sviamento
strumentale della funzione legislativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la
questione, con la sentenza n. 153 del 1994, manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 299 del 1994, e manifestamente inammissibile con
l'ordinaza n. 351 del 1994;
che, non risultano nuovi profili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte