Ordinanza n. 389/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
citata
- art. 21Costituzione
- art. 67Costituzione
- art. 68Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio
Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Brescia con ricorso
depositato il 16 maggio 1998 ed iscritto al n. 94 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del
Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di
diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una
trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare "l'attenzione dei
cittadini e delle istituzioni" su fatti che avevano già formato
oggetto di interrogazioni parlamentari e di articoli di stampa;
che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo
carico per il suindicato reato viola le norme della Costituzione che
garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle
opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni
(artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);
che, ad avviso dell'istante, sussiste, "nell'inerzia di altri
organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il
conflitto tra poteri dello Stato";
che il ricorrente chiede che la Corte "voglia giudicare sul
conflitto tra poteri dello Stato avviato contro il Parlamento" da
"appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione,
individuabili nel giudice delle indagini preliminari e nel Tribunale
di Brescia".
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente
a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia
ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un
conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con
riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal
medesimo art. 37;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art.
68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di
appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un
membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni
parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,
l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di
valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione (da
ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);
che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni
tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti
prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei
deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni
espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il
procedimento penale in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia
materia di un conflitto;
che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per
difetto del requisito oggettivo del conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte