Ordinanza n. 39/1958
Altra decisione · depositata il 19/06/1958 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 81legge 851/1938
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 giugno
1938, n. 851, promosso con ordinanza 20 luglio 1957 del Pretore di
Lucca emessa nel procedimento penale a carico di Stefani Ernesto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 12
ottobre 1957 ed iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 aprile 1958 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento penale davanti al Pretore di Lucca, in sede di
rinvio dalla Corte di cassazione, Stefani Ernesto era chiamato a
rispondere della contravvenzione preveduta dagli artt. 81 cpv. Cod.
pen., 13 e 16 legge 16 giugno 1938, n. 851, in relazione aI decreto
prefettizio n. 19863 del 16 luglio 1954, per avere, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto in Viareggio il 5 e
l'11 agosto 1955 latte non di pertinenza della "centrale del latte" di
detta città.
La difesa dell'imputato, nel dibattimento celebrato il 20 luglio
1957, presentava richiesta di sospensione del procedimento, assumendo
la illegittimità costituzionale della legge 16 giugno 1938, n. 851,
riguardante l'impianto e il funzionamento delle "centrali del latte".
Questa legge, presupponendo una organizzazione corporativa statale
ormai cessata, dovrebbe ritenersi abrogata in virtù dell'art. 41 della
Costituzione il quale sancisce che l'iniziativa economica privata è
libera.
Il Pretore, con ordinanza del 20 luglio 1957, "ritenuto che il
giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione
di tale questione di legittimità costituzionale; che la questione
sollevata non appariva manifestamente infondata in considerazione del
contrasto fra la norma costituzionale di cui al citato art. 41 della
Costituzione e le disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 851,
sospendeva il giudizio in corso disponendo la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata comunicata al Presidente della Camera dei
Deputati e al Presidente del Senato il 27 luglio 1957, notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 luglio 1957 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 12 ottobre 1957, n. 254.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio con atto depositato il 19 agosto 1957.
Nel suo atto d'intervento l'Avvocatura dello Stato così
concludeva: "Piaccia alla Eccellentissima Corte: dichiarare non essere
luogo a giudizio di legittimità costituzionale della questione
sollevata incidentalmente dal Pretore di Lucca con ordinanza del 20
luglio 1957 nel procedimento penale a carico di Stefani Ernesto.
"In via subordinata: dichiarare non fondata la questione medesima,
come sopra proposta con la citata ordinanza 20 luglio 1957 in ordine
alla legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 16
giugno 1938, n. 851, per l'impianto e il funzionamento delle "centrali
del latte" in riferimento all'art. 41 della Costituzione".
Il ricorrente non si è costituito.
Nell'udienza del 30 aprile 1958 la difesa dello Stato ha illustrato
le Precedenti deduzioni.
Considerato in diritto:
Il Pretore di Lucca fa consistere la questione di legittimità
costituzionale nel contrasto fra le disposizioni della legge 16 giugno
1938, n. 851, e la norma dell'art. 41, primo comma della Costituzione,
secondo la quale "l'iniziativa economica privata è libera". Con questo
principio sarebbe incompatibile la disciplina sulla organizzazione e
sul funzionamento delle "centrali del latte", contenuto nella citata
legge n. 851, perché uniformata all'ordinamento corporativo dello
Stato non più in vigore.
Questa impostazione della questione di legittimità costituzionale,
poiché investe l'intero sistema della legge del 1938, fa dubitare che
l'ordinanza di rinvio abbia identificato sufficientemente la questione
di costituzionalità. Infatti le varie disposizioni della legge, che
sostanzialmente riguardano la fase organizzativa ed il momento
funzionale delle "centrali del latte", non sono omogenee né tutte
riconducibili ad un unico principio, cioè all'ordinamento corporativo
che si assume costituisca il presupposto dell'intera legge del 1938. Ne
consegue che l'indiscriminata loro denunzia da un lato genera
incertezza sull'oggetto stesso del giudizio di legittimità
costituzionale, dall'altro pone in evidenza l'omissione completa della
valutazione della rilevanza della questione rimessa alla Corte,
rispetto al giudizio principale, che la legge prescrive, stabilendo che
il provvedimento di rinvio deve essere disposto dall'autorità
giudiziaria, qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione costituzionale
(art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).
L'obbligo di indicare le norme viziate di illegittimità
costituzionale trova giustificazione nella esigenza di stabilire i
limiti oggettivi dei giudizi in questa sede, la cui formula
terminativa, nel caso in cui la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata fondata, deve contenere una dichiarazione
di incostituzionalità di norme ben determinate (artt. 23, primo comma,
lett. a, legge 11 marzo 1953, n. 87; 134 della Costituzione).
Tale obbligo del giudice a quo, anche se può a volte ritenersi
soddisfatto per altra via che non sia quella della precisa indicazione
delle norme sospettate di incostituzionalità, non può considerarsi,
nel caso, assolto con la denunzia d'incostituzionalità dell'intero
testo della legge n. 851, sotto il profilo generico che sia inspirato
al cessato regime corporativo e, perciò, in contrasto col principio
della libera iniziativa economica enunciato dall'art. 41, primo comma,
della Costituzione.
Pertanto, ai fini del presente giudizio, occorre indicare quali
disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 851, si ritengono viziate
d'incostituzionalità; nonché procedere a nuova valutazione del
rapporto di rilevanza fra la questione di legittimità costituzionale e
il giudizio sulla controversia principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Lucca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte