Ordinanza n. 39/1976
Altra decisione · depositata il 19/02/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 64-bislegge cost. 1/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 bis della
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22 (esercizio
di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di
urbanistica e di edilizia popolare), come modificata dalla legge
regionale 14 agosto 1969, n. 29, promosso con ordinanza emessa il 22
marzo 1973 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente
tra Komjanc Giuseppe e Afra e il comune di Mossa, iscritta al n. 183
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 13 giugno 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti;
udito l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all'art. 5, n. 11, dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, la questione di costituzionalità dell'art. 64 bis della
legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge
della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento
di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per
l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale,
implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali
effetti già non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza
di altre disposizioni di leggi statali o regionali".
Considerato che la difesa della Regione, nelle sue deduzioni,
afferma che nel decreto del Presidente della Giunta regionale 17
settembre 1971, n. 1794, in relazione al quale è sorta la questione di
legittimità costituzionale, "è precisato che il progetto generale di
massima ed il progetto esecutivo dell'impianto polisportivo (ammesso al
contributo regionale) furono ritualmente sottoposti all'esame del
comitato tecnico provinciale di Gorizia (organo tecnico di controllo
della Regione) e conseguirono una valutazione favorevole ai sensi e per
gli effetti dell'art. 61 della citata l.r. 18 ottobre 1967, n. 22,
modificata con l.r. 14 agosto 1969, n. 29";
che peraltro dagli atti di causa pervenuti a questa Corte non
risulta se nella fattispecie sussistano, agli effetti della
dichiarazione implicita di pubblica utilità, i requisiti dello art. 61
ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale;
che inoltre non risulta se siavi stata prefissione di termini per
lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e
compimento dei lavori;
che pertanto si rende necessario ordinare la restituzione degli
atti al giudice a quo, perché motivi in merito alla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale sotto gli indicati profili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte